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Sentenza

Sentenza n. 3937/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del decreto del Direttore generale Area sanità e sociale della Regione Veneto del 13.12.2022, n. 172, in BUR del 14.12.2022, n. 151, ad oggetto: “Articolo 9 ter, co. 9 bis, d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. con mod. l. 6.8.2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6.7.2022 pubblicato in G.U. 15.9.2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della salute 6.10.2022, pubblicato in G.U. 26.10.2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e relativi allegati (All. “A” recante l’elenco delle quote di ripiano annuale per ciascuna azienda); -di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, per quanto di interesse della società ricorrente, compresi: (a) il decreto del Ministro della salute del 6.10.2022, ad oggetto: “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; (b) il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6.7.2022, 2 recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (c) “l’accordo, ai sensi dell’art. 9 ter d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. con mod. l. 6.8.2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 7.11.2019, rep. atti n. 181/CSR; (d) la circolare del Ministero della salute del 29.7.2019, n. 22413, recante la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015, 2016, 2017 e 2018; (e) le deliberazioni dei Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, non conosciute; (f) la nota di Azienda Zero del 7.12.2022, prot. n. 34255, non conosciuta, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento; (g) la nota dell’Area sanità e sociale della Regione Veneto del 24.11.2022, prot.n. 544830, non conosciuta; (h) la nota della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute del 5.8.2022, che prevede, ai fini del calcolo del ripiano, “l’esclusione dei fornitori pubblici”

Giustizia amministrativa202303347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto del Direttore generale dell’Area sanità e sociale della Regione Veneto del 13 dicembre 2022, con i relativi allegati, concernente la determinazione della quota di ripiano posta a suo carico per il superamento del tetto di spesa regionale dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, l’accordo in Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale sulla ricognizione del fatturato, gli atti degli enti del Servizio sanitario regionale di validazione del fatturato e le note amministrative relative alla verifica dei dati e all’esclusione dei fornitori pubblici dal calcolo. Nelle more del giudizio, l’impresa ha chiesto la cessazione della materia del contendere dopo avere versato il 25 per cento degli importi indicati nel provvedimento regionale, secondo il meccanismo introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, la definizione della controversia richiedeva il versamento della quota ridotta del 25 per cento da parte dell’azienda fornitrice e la comunicazione al TAR del provvedimento regionale di accertamento dell’avvenuto pagamento. La Regione Veneto ha depositato la deliberazione regionale n. 154 del 16 ottobre 2025, con la quale è stato accertato il pagamento delle quote di ripiano nella misura ridotta prevista dalla nuova disciplina. Sussistevano pertanto i presupposti legali per dichiarare cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, con contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dopo il versamento della quota ridotta del 25 per cento da parte dell’azienda fornitrice e la comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerta tale pagamento.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la disciplina di riferimento degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della definizione della controversia mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta prevede la definizione agevolata degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici, il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla legge estingue l’obbligazione relativa alle annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi.
  • Nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano, la cessazione della materia del contendere richiede non soltanto il pagamento della quota ridotta da parte dell’azienda fornitrice, ma anche la comunicazione al giudice del provvedimento regionale o provinciale che accerta l’avvenuto pagamento.
  • Una volta accertato il pagamento nella misura legalmente prevista e comunicato il relativo provvedimento all’autorità giudiziaria, il giudizio sugli atti di ripiano deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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