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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29455/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva un solo motivo di ricorso per cassazione, deducendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. La censura è stata ritenuta meramente reiterativa di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Il testo evidenzia inoltre che il diniego delle generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive; viene richiamato anche un preciso divieto di legge in relazione alla richiesta di prevalenza.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; se il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e non illogica, il motivo è infondato.
  • La richiesta di giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva non può essere accolta quando un espresso divieto di legge ne impedisce il riconoscimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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