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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00902/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La statuizione di merito di condanna, già rideterminata in appello, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato in parte la responsabilità dell'imputato per false dichiarazioni rese in più occasioni per ottenere il reddito di cittadinanza, riducendo soltanto la pena da anni 2, mesi 11 e giorni 17 di reclusione ad anni 1 e mesi 6. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e motivazione apparente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza di non aver avuto dolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle pene sostitutive. La Corte ha rilevato che nelle dichiarazioni per il RDC erano stati omessi dati patrimoniali rilevanti, in particolare la proprietà di un'imbarcazione da diporto di circa 12 metri e il comodato di un'altra imbarcazione, elementi sicuramente ostativi all'accoglimento della domanda. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, il secondo manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti era sorretto da danno superiore a 20.000 euro e precedenti penali, e il terzo inammissibile perché la richiesta di pene sostitutive richiedeva il consenso dell'imputato espresso personalmente o tramite procuratore speciale, che mancava; inoltre la difesa non si confrontava adeguatamente con la motivazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Integra il precetto penale relativo alle false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza.

  • art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Individua i requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza; la loro mancanza rende ostative le dichiarazioni omesse o false.

  • art. 5 c.p.

    L'ignoranza o errore sulla sussistenza del diritto al reddito di cittadinanza, quando dipenda dalla mancata conoscenza dei requisiti di legge, è errore su legge penale e non esclude il dolo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono una concessione benevola automatica, ma richiedono elementi positivi di speciale rilievo; basta la motivazione sugli elementi ostativi prevalenti.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche richiamando solo i parametri ritenuti decisivi, senza esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva.

  • art. 58 l. 689/1981

    "le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale"

    L'applicazione delle pene sostitutive è subordinata al consenso personale dell'imputato o del procuratore speciale; in mancanza, la richiesta è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

Massime di principio

  • In tema di false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, l'omessa indicazione di beni o situazioni patrimoniali che costituiscono requisito ostativo integra una condotta rilevante sul piano oggettivo e, se l'agente conosce i dati omessi, può sorreggere il dolo; l'eventuale errore sulla spettanza del beneficio, derivante dalla mancata conoscenza della disciplina dei requisiti, non esclude il dolo perché si risolve in errore su legge penale.
  • L'ignoranza della disciplina che regola l'accesso al beneficio non è scusabile quando la normativa non presenti connotati di oscurità tali da rendere inevitabile l'errore sulla legge penale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui elementi negativi significativi, come l'entità del danno e i precedenti penali; non è necessario un esame analitico di tutte le deduzioni difensive o di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di particolare rilievo e non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di circostanze sfavorevoli.
  • Le pene sostitutive previste dalla disciplina di riforma richiedono il consenso dell'imputato espresso personalmente o tramite procuratore speciale; in mancanza di tale presupposto, la relativa richiesta è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, seguono le statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioniPene sostitutive
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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