Cassazione Penale, Sentenza n. 8354/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione alla liberazione condizionale. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta ritenendo che non sussistessero elementi più pregnanti rispetto a quelli già valutati in sede di concessione di permessi premio e detenzione domiciliare, in particolare per l'assenza di iniziative riparatorie o risarcitorie tali da dimostrare la completa maturazione del ravvedimento. Il difensore ha impugnato per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la normativa speciale per i collaboratori di giustizia non richiede l'adempimento delle obbligazioni civili quale condizione di ammissibilità e che il Tribunale ha fatto un uso non corretto del criterio della pena ancora da scontare
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per una nuova valutazione. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale di prime cure aveva indirettamente trattato l'assenza di iniziative riparatorie come un requisito di ammissibilità contrariamente alla normativa speciale per i collaboratori di giustizia; ha inoltre osservato che la pena residua non può costituire criterio per escludere l'ammissione al beneficio. Il giudice di rinvio dovrà verificare nuovamente se, considerato il complesso degli elementi positivi (lunga detenzione, collaborazione giudizialmente accertata, precedenti permessi e detenzione domiciliare, assenza di collegamenti con criminalità organizzata e carichi pendenti), l'assenza di iniziative riparatorie — dopo aver accertato la concreta possibilità per il detenuto di porle in essere, anche in relazione a motivi di sicurezza che ne abbiano impedito l'attuazione — renda comunque incerto il ravvedimento
Norme richiamate
normativa speciale per i collaboratori di giustizia
Secondo la Corte, la disciplina speciale applicabile ai collaboratori di giustizia non pone l'adempimento delle obbligazioni civili o iniziative riparatorie come condizione di ammissibilità alla liberazione condizionale; tali iniziative possono essere valutate nel giudizio sul ravvedimento ma non possono essere richieste come requisito formale per l'accesso al beneficio
art. 16 nonies d.l. 8 del 1991
Richiamato nel ricorso come riferimento normativo rilevante; la Corte evidenzia che l'interpretazione data dal Tribunale non può contraddire la disposizione speciale che regola i collaboratori di giustizia (ossia non può trasformare in condizione di ammissibilità ciò che la norma non richiede)
disciplina della liberazione condizionale
La Corte ribadisce che la misura della pena ancora da scontare non può essere utilizzata dal giudice come criterio di esclusione dall'ammissione quando la legge indica il requisito della pena effettivamente già scontata per valutare l'ammissibilità; l'assenza di iniziative riparatorie può essere un elemento ai fini della certezza del ravvedimento, ma non un presupposto imprescindibile
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la mancata esecuzione di iniziative riparatorie o risarcitorie non può essere automaticamente considerata condizione di inammissibilità alla liberazione condizionale; la normativa speciale non impone tale requisito
- Il giudice può valutare l'assenza di iniziative riparatorie nel complesso della prova del ravvedimento, ma deve preventivamente accertare la concreta possibilità per il detenuto di portare a termine tali iniziative (ad esempio verificando se sono state negate per ragioni di sicurezza)
- La quantità di pena residua non deve essere impropriamente utilizzata per escludere l'ammissione al beneficio quando la legge prevede criteri diversi basati sulla pena già scontata e sugli altri presupposti di legge
- In situazioni simili il giudice di merito dovrebbe motivare specificamente come e perché la mancanza di atti riparatori incida sulla certezza del ravvedimento, indicando se il detenuto ha avuto o meno possibilità concrete di svolgere attività riparatorie o di volontariato
- Il detenuto e il suo difensore devono documentare ogni tentativo o richiesta di autorizzazione per attività lavorative, formative o di volontariato e le eventuali contestuali disposizioni di sicurezza che ne hanno impedito l'attuazione, perché tali elementi sono decisivi nella valutazione complessiva del ravvedimento
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