Sentenza n. 5019/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza diretta a ottenere la convocazione presso l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e la lavorazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzato al 17 dicembre 2025, attivando così il procedimento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
L’azione avverso il silenzio è stata proposta per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza; la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto [...] – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando la domanda giudiziale era diretta a ottenere la convocazione e la lavorazione della richiesta, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’Amministrazione adotta una condotta sopravvenuta che soddisfa integralmente la pretesa concreta dedotta dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere disposta valutando sia il limitato intervallo temporale tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso sia il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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