Sentenza del 31/05/2017 n. 3881 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Ricorso - Mancato deposito di avviso di ricevimento - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La mera prova della spedizione non dimostra il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario. Anche il principio della scissione degli effetti della notificazione presuppone che l'iter notificatorio si sia effettivamente perfezionato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta e tempestiva instaurazione del contraddittorio. Ha depositato soltanto la copia del modulo di spedizione della raccomandata, senza produrre il relativo avviso di ricevimento. Tale documento è necessario per provare che il plico sia stato effettivamente consegnato al destinatario e per attestare la data di consegna.
Norme richiamate
Principio della scissione degli effetti della notificazione
La notificazione produce effetti distinti per il notificante e per il destinatario.
La scissione consente di individuare momenti diversi di perfezionamento della notifica per notificante e destinatario, ma presuppone comunque che la procedura notificatoria sia stata completata e provata.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. n. 4891/2015
In caso di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna del plico al destinatario e la relativa data; la ricevuta di spedizione, da sola, non è sufficiente.
Massime di principio
- Chi propone un ricorso deve provare non solo di averlo spedito, ma anche che la notificazione si sia perfezionata nei confronti del destinatario entro il termine previsto.
- Per le notificazioni a mezzo posta, è normalmente necessario conservare e depositare l'avviso di ricevimento; la sola ricevuta di spedizione non dimostra la consegna.
- La mancata prova della notifica o della sua tempestività può comportare l'inammissibilità del ricorso, senza che il giudice esamini il merito della controversia.
- Il principio della scissione degli effetti della notificazione non elimina l'onere di dimostrare l'effettiva consegna del plico e il completamento dell'iter notificatorio.
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