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Ordinanza

Ordinanza n. 2591/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 19 gennaio 2026, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 2 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202603307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato per una condanna penale relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare, il ricorrente ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza, con riferimento ai diritti civili e politici esercitabili a seguito dell’acquisizione dello status civitatis. Il Ministero dell’Interno ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato sulla condanna del 31 luglio 2018 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris. Quanto al periculum, ha rilevato che i diritti inviolabili dell’uomo ricevono tutela costituzionale e legislativa anche in favore dello straniero; l’esercizio dei diritti politici, riferito al diritto di elettorato, non presenta una gravità e irreparabilità tali da impedire l’esame della causa nel merito; il diniego di cittadinanza non impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, il godimento della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino né la permanenza sul territorio nazionale in presenza di un diverso titolo di soggiorno, del quale il ricorrente risulta titolare. Quanto al fumus boni iuris, dagli elementi acquisiti non emergono ragionevoli prospettive di accoglimento del ricorso, poiché il diniego appare correttamente fondato sulla condanna penale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana respinta dal Ministero dell’Interno.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato per evidenziare che i diritti inviolabili dell’uomo ricevono tutela costituzionale anche indipendentemente dall’acquisizione della cittadinanza italiana.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela costituzionale dei diritti fondamentali spettanti allo straniero.

  • art. 2 d.lgs. 286/1998

    Richiamato per rilevare che allo straniero sono riconosciuti i diritti fondamentali previsti dall’ordinamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana non determina di regola un pregiudizio grave e irreparabile, quando i diritti fondamentali dello straniero restano tutelati dalla Costituzione e dalla legislazione vigente.
  • La perdita o il differimento dell’esercizio dei diritti politici connessi alla cittadinanza, in particolare del diritto di elettorato, non integra per sé un periculum in mora cautelare quando la relativa lesione può essere esaminata compiutamente nel giudizio di merito.
  • Il diniego di cittadinanza non comporta un pregiudizio cautelarmente irreparabile quando lo straniero può continuare a lavorare, esercitare la libertà economica in condizioni di parità e soggiornare regolarmente in Italia sulla base di un autonomo titolo di soggiorno.
  • La presenza di una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti può integrare, in sede cautelare, un elemento idoneo a escludere il fumus boni iuris dell’impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza, qualora il provvedimento risulti fondato su tale condanna.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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