Cassazione Civile, Ordinanza n. 00700/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2001 nei confronti di tre società poi estinte, nei quali venivano contestate operazioni fittizie aventi ad oggetto la cessione in successione del medesimo software gestionale. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Ufficio in CTR, che aveva ritenuto nulli gli avvisi perché notificati quando le società risultavano già cancellate dal registro delle imprese. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; emerge però che la Corte ha esaminato in via pregiudiziale la tempestività della costituzione del ricorrente e la regolarità della notificazione del ricorso, rilevando che la prima notifica era tempestiva e non nulla, mentre la costituzione dell’Agenzia era avvenuta oltre il termine di legge. La Corte ha inoltre osservato che, anche ipotizzando la nullità della prima notifica, la rinnovazione sarebbe stata tardiva rispetto al termine di trenta giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per tardiva costituzione del ricorrente, ritenendo che il termine per costituirsi dovesse essere computato dalla prima notificazione del ricorso, valida e non nulla. Ha aggiunto, in via subordinata, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché la rinnovazione della notifica era stata eseguita oltre il termine di trenta giorni. L’Agenzia delle entrate è stata quindi condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale di legittimità.
art. 327 c.p.c.
Richiamato indirettamente per il computo del termine lungo di impugnazione, con differimento al giorno successivo non festivo.
art. 369 c.p.c.
La tardiva costituzione del ricorrente comporta improcedibilità del ricorso quando non avvenga nel termine di legge decorrente dalla prima notifica valida.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tardiva costituzione del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso se la prima notificazione dell’impugnazione è valida e non nulla, dovendosi far riferimento a tale prima notifica ai fini del termine per costituirsi.
- Se la notificazione originaria del ricorso non è nulla, una successiva rinnovazione non sposta in avanti il dies a quo per la costituzione e non sana il ritardo già maturato.
- Anche nell’ipotesi di nullità della prima notificazione, la rinnovazione del procedimento notificatorio deve avvenire entro il termine assegnato dalla giurisprudenza di legittimità; una rinnovazione tardiva comporta comunque l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Ai fini del controllo sulla procedibilità del ricorso in cassazione, il giudice può rilevare d’ufficio la regolarità della sequenza notificazione-costituzione e verificare il rispetto dei termini processuali.
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