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Sentenza

Sentenza del 23/03/2015 n. 1759 - Comm. Trib. Prov. Cosenza

Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni - Liquidazione -Mancanza di contraddittorio e motivazione della cartella di pagamento- Validità - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420090006479689, relativa al recupero di IVA, IRPEG e IRAP per l’anno d’imposta 2005, per complessivi 75.142,67 euro. Ha dedotto, in particolare, la mancata comunicazione preventiva di irregolarità e la violazione del diritto al contraddittorio, nonché il difetto di motivazione della cartella, che non indicava l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per determinare il debito tributario.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e ha annullato la cartella, ritenendo assorbente il difetto di motivazione. La cartella non esponeva in modo chiaro le procedure e i criteri utilizzati per determinare il carico tributario, impedendo al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. La Commissione ha inoltre rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.P.R. 600/1973

    La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.

  • Art. 6 della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    È stato richiamato in relazione all’obbligo di comunicare al contribuente le irregolarità riscontrate prima della successiva iscrizione a ruolo, garantendo collaborazione e contraddittorio.

  • Art. 7 della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    La cartella deve essere adeguatamente motivata e deve indicare in modo comprensibile i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e l’iter seguito dall’Amministrazione per determinare la pretesa tributaria. La violazione di tale obbligo ha determinato l’annullamento della cartella.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 19667/2014

    È stata richiamata dal ricorrente a sostegno del principio secondo cui l’Amministrazione deve garantire il contraddittorio quando adotta un atto lesivo nei confronti del contribuente.

Massime di principio

  • Una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato non può limitarsi a riportare gli importi richiesti o a richiamare il modello ministeriale: deve consentire al contribuente di comprendere l’origine e il calcolo della pretesa tributaria.
  • Il difetto di motivazione della cartella può costituire autonomo motivo di annullamento quando impedisce una difesa effettiva e non permette di ricostruire l’iter logico-giuridico dell’Amministrazione.
  • La comunicazione preventiva di irregolarità e il contraddittorio assumono rilievo come strumenti di collaborazione e garanzia, soprattutto quando consentono al contribuente di correggere errori o fornire chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo.
  • In caso di contestazioni relative alla formazione della pretesa tributaria prima della riscossione, il soggetto principalmente legittimato a rispondere è l’Ente impositore; il concessionario può non essere responsabile dei vizi propri della fase di accertamento o liquidazione.
  • L’accoglimento per un vizio assorbente, come la carenza di motivazione, può rendere superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.

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