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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05046/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento di un rapporto associativo per la gestione di uno studio notarile associato tra due professionisti. Il giudice di primo grado aveva condannato uno dei notai a pagare all'altro una somma dovuta in conseguenza dello scioglimento del rapporto. In appello, il soccombente contestava, da un lato, la qualificazione della lettera di recesso del 27 dicembre 2002 come recesso da rapporto associativo a tempo indeterminato e la conseguente decorrenza degli effetti dello scioglimento, sostenendo che mancasse il preavviso e che la quota dovesse essere liquidata a una data successiva; dall'altro, contestava l'attribuzione all'altro notaio della proprietà di alcuni quadri d'autore, assumendo che appartenessero allo studio associato e che la prova testimoniale e documentale fosse stata male valutata. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sui motivi di inammissibilità del primo motivo di appello; omessa pronuncia sulla domanda relativa alla qualificazione della lettera come recesso ad nutum e agli effetti temporali del recesso; omesso esame di un fatto decisivo circa la data di scioglimento del rapporto; violazione degli artt. 24 e 2285 c.c. per mancata applicazione analogica della disciplina del recesso da associazione riconosciuta o da società di persone; falsa applicazione delle norme sulla prova e sulla valutazione testimoniale e documentale in relazione alla proprietà dei quadri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, osservando che la sentenza d'appello aveva chiaramente qualificato la lettera del 27 dicembre 2002 come recesso dal rapporto associativo e aveva escluso che dal recesso potesse derivare un risarcimento del danno, rilevando inoltre che il ricorrente non aveva efficacemente censurato la ratio decidendi relativa all'indeterminatezza della domanda risarcitoria e non aveva spiegato in che modo l'eventuale diversa decorrenza del recesso avrebbe inciso in concreto sul valore della quota liquidata. Quanto alla proprietà dei quadri, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulle prove, affermando che le limitazioni della prova testimoniale invocate non impedivano di valorizzare la deposizione del teste in ordine a pagamenti eseguiti a favore di un terzo, e che le ulteriori contestazioni attenevano al merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello, rispetto al quale la censura di nullità è stata ritenuta infondata/inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione all'asserita omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione decisoria sulle questioni effettivamente devolute.

  • art. 24 c.c.

    È evocato dal ricorrente come disciplina analogica del recesso dall'associazione; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è inammissibile e perché la questione non incideva sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2285 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in via alternativa come disciplina analogica del recesso; la Corte non ritiene decisiva la questione in concreto, poiché il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza della diversa decorrenza sul quantum liquidato.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato nella censura relativa alla falsa applicazione delle norme di diritto nella valutazione della prova; la Corte ribadisce che le ulteriori contestazioni investono il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ritiene che la doglianza non superi il sindacato di legittimità perché mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    È citato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione decisiva, poiché la sentenza d'appello ha valorizzato prove ritenute idonee a fondare l'accertamento di proprietà.

  • art. 2721 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di limiti alla prova testimoniale; la Corte osserva che la disciplina non impedisce la prova del pagamento eseguito a favore di un terzo estraneo al giudizio.

  • art. 2722 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare il valore della prova testimoniale; la Corte non ne accoglie l'applicazione ostativa prospettata.

  • art. 2726 c.c.

    La Corte afferma che i limiti probatori richiamati operano anche per il pagamento, ma non quando il pagamento sia stato effettuato a favore di un terzo estraneo al processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002; richiamata solo per l'obbligo del contributo aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in astratto questioni di diritto senza spiegare la loro incidenza sul decisum.
  • La censura di omessa pronuncia non è fondata se la sentenza di merito, sia pure con motivazione sintetica o non lineare, ha comunque deciso la questione devoluta in modo chiaro e comprensibile.
  • Quando si contesta la decorrenza dello scioglimento di un rapporto associativo, occorre dimostrare non solo la diversa regola giuridica invocata, ma anche il concreto riflesso sul risultato economico della liquidazione; in mancanza, la doglianza resta astratta e quindi inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; le censure sulla prova sono ammissibili solo se denunciano un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non se mirano a una rivalutazione del merito.
  • Le limitazioni alla prova testimoniale sui pagamenti non operano nello stesso modo quando il pagamento risulti effettuato in favore di un terzo estraneo alla controversia; in tal caso il giudice può valorizzare la testimonianza insieme agli altri elementi indiziari.
  • Se la sentenza di merito fonda l'accertamento su una pluralità di elementi probatori, la contestazione deve investire specificamente tutti i passaggi decisivi della motivazione; altrimenti la censura non supera il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaAmministratori
RamiProcesso civileDiritti realiContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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