Cassazione Penale, Ordinanza n. 12873/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 54 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dello stato di necessità: sosteneva che la condotta contestata fosse giustificata da una situazione di pericolo e di bisogno. Con il secondo motivo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 165 c.p. e vizio di motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione dell'immobile abusivamente occupato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano escluso correttamente lo stato di necessità perché la condotta non era stata posta in essere per sottrarsi a un pericolo imminente, ma per risolvere un problema abitativo legato a difficili condizioni economiche. Il secondo motivo è stato dichiarato non proponibile perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la fondatezza della doglianza sullo stato di necessità, ritenendo congrua e insindacabile in sede di legittimità la motivazione della sentenza impugnata, e ha inoltre rilevato che la censura sulla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena era nuova e quindi preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
Lo stato di necessità è escluso quando la condotta non sia finalizzata a sottrarsi a un pericolo imminente, ma a fronteggiare un problema abitativo o economico non riconducibile alla scriminante.
art. 165 c.p.
La subordinazione della sospensione condizionale della pena a determinati obblighi è tema che può essere censurato solo se ritualmente devoluto o rilevabile d'ufficio.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In cassazione non sono proponibili censure nuove che introducano questioni non dedotte in appello e non rilevabili d'ufficio.
Massime di principio
- Lo stato di necessità non è configurabile quando la condotta illecita sia motivata dalla volontà di risolvere un problema abitativo o economico, in assenza di un pericolo attuale e imminente da cui sottrarsi.
- Le valutazioni di merito che escludono una scriminante sulla base di una ricostruzione fattuale coerente e non manifestamente illogica non sono sindacabili in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni non devolute al giudice di appello e non rilevabili d'ufficio, poiché restano coperte dal principio tantum devolutum, quantum appellatum.
- La doglianza sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena è inammissibile se proposta solo in cassazione e non trattata nei motivi di appello.
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