Sentenza n. 1017/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con un visto rilasciato per l’assunzione da parte di un datore di lavoro, ha dedotto che il datore, pur diffidato, non aveva avviato l’iter per la conclusione del contratto di soggiorno. Ha quindi chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione la convocazione ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamando la circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, secondo cui tale permesso può essere richiesto quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da una causa non riconducibile allo straniero. Ha lamentato il silenzio dell’amministrazione sull’istanza del 23 ottobre 2025 e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione ha chiarito che il nullaosta all’assunzione era stato revocato perché il datore di lavoro non aveva dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, non avendo prodotto la documentazione necessaria. Secondo il ricorrente, invece, la mancata formalizzazione del rapporto dipendeva dall’indisponibilità del datore di lavoro e non da una causa a lui imputabile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La revoca del nullaosta all’assunzione, intervenuta per la mancata dimostrazione dei requisiti del datore di lavoro, è stata ritenuta decisiva. L’istanza del ricorrente presupponeva infatti che fossero originariamente sussistenti le condizioni per l’assunzione e che il contratto non fosse stato concluso soltanto per l’indisponibilità del datore; tale presupposto è stato escluso dalla revoca del nullaosta, avente efficacia ex tunc. Il giudice ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere richiesto dallo straniero regolarmente presente in Italia in forza di un valido visto, ma non da chi sia privo del titolo di ingresso e permanenza perché il visto è stato revocato retroattivamente. In questa situazione non sussiste un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulla domanda, poiché la legge non contempla il rilascio del permesso per attesa occupazione a favore dello straniero entrato con un visto successivamente revocato ex tunc. Le spese sono state compensate, poiché non risultava provato che il ricorrente fosse a conoscenza della revoca del nullaosta.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per la richiesta di nomina di un commissario ad acta nell’ambito dell’azione avverso il silenzio; la richiesta è stata respinta insieme al ricorso.
Circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007
poiché la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero […] si ritiene che lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione
La circolare è stata ritenuta applicabile solo quando il rapporto non si formalizzi per indisponibilità del datore di lavoro, pur sussistendo originariamente le condizioni per l’assunzione; non opera quando il nullaosta sia stato revocato ex tunc per la mancata dimostrazione dei requisiti del datore.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere richiesto dallo straniero regolarmente presente in Italia in forza di un valido visto quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da una causa non riconducibile allo straniero, come l’indisponibilità del datore di lavoro, purché sussistano originariamente le condizioni per l’assunzione.
- La revoca ex tunc del nullaosta all’assunzione, disposta perché il datore di lavoro non abbia dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, elimina retroattivamente il presupposto della regolare permanenza fondato sul visto di ingresso.
- Quando il visto di ingresso collegato all’assunzione sia stato revocato con efficacia ex tunc, lo straniero non può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché non dispone più di un valido titolo di ingresso e permanenza in Italia.
- In assenza dei presupposti legali per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, l’amministrazione non è obbligata a pronunciarsi favorevolmente su una domanda fondata su presupposti inesistenti; non è quindi configurabile un silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
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