Sentenza n. 5669/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per ritenuta pericolosità sociale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TRGA di Bolzano che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il provvedimento amministrativo era fondato su due precedenti condanne, tra cui una per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e sul coinvolgimento in un procedimento penale per associazione e plurime condotte di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti, nel cui ambito era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora. In appello sono stati dedotti: la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, perché i fatti sopravvenuti non erano stati previamente contestati e l’istanza di accesso agli atti non aveva ricevuto risposta; il difetto di motivazione e di istruttoria, per mancata considerazione delle osservazioni difensive e dell’evoluzione personale tra il 2021 e il 2025; la contraddittorietà tra la revoca e la prognosi favorevole posta a base dell’affidamento in prova ai servizi sociali; l’erroneità del bilanciamento tra sicurezza pubblica e radicamento sociale, familiare, lavorativo e abitativo, anche in considerazione del matrimonio con una cittadina italiana; la violazione della presunzione di innocenza, poiché parte della valutazione si fondava su fatti oggetto di procedimento penale non ancora definito; infine, l’illegittimità dell’esclusione di titoli di soggiorno alternativi e della prospettazione dell’espulsione.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la revoca ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998, in relazione alla mancanza delle condizioni per il rilascio e alla pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La decisione amministrativa non è stata considerata fondata su un automatismo derivante dalle sole condanne, ma su una valutazione complessiva e prognostica, basata su plurimi elementi: gravità e reiterazione delle condotte, contestazioni relative a un contesto criminale organizzato, misura cautelare applicata, modalità professionali dell’attività illecita, rischio di recidiva e mancata collaborazione alle indagini. Il giudice ha escluso che la presunzione di innocenza impedisca all’amministrazione di utilizzare elementi investigativi qualificati e fatti non ancora definitivamente accertati, purché valutati nell’ambito di un giudizio autonomo di pericolosità sociale e adeguatamente motivati. La mancata rinnovazione della comunicazione di avvio non ha comportato l’illegittimità dell’atto, poiché l’appellante non ha indicato specifici elementi difensivi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso; è stata quindi ritenuta applicabile la regola dei vizi formali non invalidanti. Il diniego di accesso è stato ritenuto non decisivo, anche perché gli atti valorizzati erano già conosciuti dall’interessato. Non è stato ravvisato difetto di istruttoria: l’amministrazione aveva considerato gli elementi disponibili e non era tenuta a monitorare analiticamente ogni segmento temporale, essendo sufficiente una valutazione complessiva idonea a fondare un giudizio attuale di pericolosità. L’affidamento in prova ai servizi sociali non è stato ritenuto incompatibile con la pericolosità amministrativa, trattandosi di istituti fondati su finalità e parametri diversi; la relativa valutazione del Tribunale di sorveglianza non vincola l’amministrazione. Il bilanciamento richiesto dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 è stato considerato effettivo, poiché il Questore aveva esaminato durata del soggiorno, lavoro, matrimonio, radicamento e legami familiari, ritenendoli tuttavia recessivi rispetto alla gravità e reiterazione delle condotte e alle esigenze di sicurezza pubblica. Anche l’assoluzione sopravvenuta non incide sulla legittimità originaria, da valutarsi con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto. È stata infine ritenuta legittima l’esclusione di titoli alternativi, essendo stata motivata dalla pericolosità sociale ritenuta attuale e qualificata. Le spese del grado sono state compensate per la costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato… c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è possibile quando vengono meno le condizioni per il rilascio, compresa l’assenza del requisito della non pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
La pericolosità sociale deve essere valutata in concreto, considerando anche eventuali condanne, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; non opera un automatismo fondato sulle sole condanne penali.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata rinnovazione del contraddittorio in relazione a elementi sopravvenuti non determina l’annullamento quando l’interessato non dimostri quali specifici elementi avrebbe potuto introdurre e la loro concreta incidenza sull’esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione procedimentale o partecipativa non comporta l’annullamento quando, per la natura vincolata o per la dimostrata inevitabilità del contenuto, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Le contestazioni relative all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sono state considerate elementi investigativi qualificati ai fini del giudizio amministrativo prognostico di pericolosità.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Le condotte di acquisto, detenzione e cessione illecita di stupefacenti, valutate insieme agli altri elementi del caso, possono concorrere a fondare il giudizio amministrativo di pericolosità sociale.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita familiare deve essere bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; il matrimonio con una cittadina italiana non impedisce, di per sé, la revoca del titolo quando la pericolosità sociale sia concretamente e adeguatamente motivata.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dall’appellante in relazione alla tutela dei legami familiari e ai limiti all’espulsione, ma il giudice ha ritenuto prevalenti, nel caso concreto, le esigenze di sicurezza pubblica.
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato formale delle condanne penali, ma richiede un giudizio concreto, attuale e motivato di pericolosità sociale, fondato sulla valutazione complessiva della gravità, reiterazione e modalità delle condotte, nonché degli elementi personali e sociali dello straniero.
- Nel giudizio amministrativo di pericolosità sociale possono essere valorizzati, se adeguatamente motivati e inseriti in un quadro plurimo di elementi gravi e concordanti, anche fatti oggetto di un procedimento penale non ancora definito e misure cautelari, senza che ciò costituisca un’anticipazione della responsabilità penale.
- L’affidamento in prova ai servizi sociali e la relativa prognosi favorevole del giudice di sorveglianza operano su un piano distinto rispetto alla valutazione amministrativa preventiva di pericolosità sociale e non vincolano l’autorità di pubblica sicurezza, che può formulare un autonomo apprezzamento sulla base di ulteriori elementi.
- Nel bilanciamento previsto per la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, l’amministrazione deve considerare durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo, ma può ritenerli recessivi rispetto a una pericolosità sociale qualificata e attuale, purché la motivazione dia conto in modo effettivo e non apparente della comparazione.
- La legittimità del provvedimento amministrativo va valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; gli sviluppi successivi del procedimento penale, compresa un’eventuale assoluzione sopravvenuta, non determinano di per sé l’illegittimità originaria dell’atto.
- La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento del provvedimento quando il ricorrente non indica puntualmente quali elementi avrebbe introdotto nel procedimento e in che modo essi avrebbero potuto determinare un esito diverso.
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