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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale de Campobasso, Sezione lavoro, n. 211/2024 del 18/06/2024, resa nel giudizio n. 323/2023 R.G..

Giustizia amministrativa202500296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione lavoro, n. 211/2024, recante il riconoscimento della carta del docente e la condanna al pagamento di euro 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Campobasso, Sezione lavoro, n. 211/2024. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente precaria, titolare di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, a beneficiare della carta del docente, condannando l'Amministrazione ad accreditare complessivamente euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, attestato dal Tribunale di Campobasso il 9 settembre 2025, e la sua notificazione all'Amministrazione, effettuata l'11 dicembre 2024 mediante copia conforme trasmessa via PEC. Ha affermato che, dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, per l'esecuzione delle sentenze non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha inoltre riconosciuto che il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro può essere attuato mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per i quattro anni scolastici indicati, attribuendole complessivamente euro 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 650,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    A seguito delle modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, la copia attestata conforme all'originale è sufficiente per portare a esecuzione la sentenza; non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha introdotto, per quanto rileva, la modifica dell'art. 475 c.p.c. sulla forma del titolo esecutivo giudiziale.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile secondo quanto indicato dal giudice alla notificazione e all'esecuzione del titolo.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o di attribuzione di un beneficio può essere attuato mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione all'amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all'originale, secondo l'art. 475 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine ultimativo per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di persistente inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve eseguire il comando giudiziale nei suoi esatti contenuti, compresi gli accessori del credito espressamente riconosciuti nel titolo, quali interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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