Cassazione Penale, Sentenza n. 49534/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena operata in sede di patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.). Il ricorrente contestava: 1) errata applicazione dell'art. 133 c.p. perché il Collegio d'appello avrebbe accolto la proposta di concordato senza verificare la eventuale violazione di legge, avendo operato un cumulo materiale dividendo i reati in 'macrogruppi' e sommando le pene risultanti; alcuni reati sarebbero ostativi ai sensi dell'art. 4 O.P., per cui la mancata individuazione della pena base del reato più grave renderebbe non identificabile la parte ostativa; 2) violazione di legge e vizi di motivazione perché, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto verificare l'incidenza delle assoluzioni intervenute su taluni reati sulla determinazione del profitto/provento e conseguentemente sulla confisca disposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è inammissibile perché, secondo giurisprudenza consolidata, la misura della pena concordata in sede di art. 599-bis c.p.p. non è sindacabile in Cassazione salvo che ricorra illegittimità della pena concordata, circostanza non provata; il secondo motivo è generico e privo di specificità, formulando una mera ipotesi senza indicare un errore concreto della Corte d'appello; dalla sentenza impugnata risultava inoltre che la confisca non riguardava i reati per cui erano intervenute assoluzioni. La Corte ha respinto l'istanza di rinvio (ricordando che il procedimento si è svolto con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e che in tale regime non si applica l'art. 420-ter c.p.p. relativo al legittimo impedimento del difensore). Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina del 'patteggiamento in appello': la misura della pena concordata e consacrata dal giudice non è sindacabile in Cassazione se non per il profilo di illegittimità della pena concordata
art. 133 cod. pen.
Norma sull'individuazione della pena (determinazione del minimo, massimo, circostanze ecc.); il ricorso denunciava errore nell'applicazione ma la Corte ha ritenuto assente l'ipotesi di illegittimità invocata
art. 4 O.P.
Richiamata dal ricorrente come norma che renderebbe 'ostativi' alcuni reati alla concessione di benefici; dalla motivazione non emerge che la presunta ostatività abbia concretamente reso illegittima la pena concordata
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma sul legittimo impedimento del difensore: la Corte ha rilevato che, nel procedimento svolto con contraddittorio cartolare per mancata richiesta di trattazione orale, non trova applicazione
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Previsione emergenziale che consente la trattazione con contraddittorio cartolare se non è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale; giustifica il mancato applicarsi dell'art. 420-ter nel caso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria per colpa nella proposizione del ricorso: applicata per la condanna a spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La misura della pena concordata con patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) non è normalmente sindacabile in Cassazione, salvo che si dimostri un'illegittimità della pena concordata stessa
- I motivi di ricorso devono essere specifici e concretamente indicare l'errore di diritto o di fatto: deduzioni generiche o ipotesi non dimostrate portano all'inammissibilità
- Se la questione riguarda la confisca o il profitto del reato, il ricorrente deve mostrare il nesso concreto tra l'errore di motivazione e la misura ablativa; altrimenti la censura è priva di rilevanza
- Nei procedimenti di Cassazione trattati con contraddittorio cartolare (art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020) non si applica l'art. 420-ter c.p.p. sul legittimo impedimento del difensore
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria per colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre dunque valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo
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