Cassazione Penale, Sentenza n. 20393/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione del recesso attivo ai sensi dell'art. 56 comma 4 c.p. e alla mancata applicazione dell'art. 116 c.p. Il ricorrente sostiene che le lesioni furono cagionate dal solo coautore Kedri Haitem (deceduto), che egli aveva litigato con quest'ultimo e che nella immediatezza aveva restituito l'oggetto rubato alla vittima, circostanze che avrebbero dovuto far escludere l'elemento soggettivo e/o far riconoscere il concorso anomalo ovvero applicare l'attenuante dell'art. 116 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse, in realtà, una sollecitazione di rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice del merito, cosa non consentita in sede di legittimità. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui la restituzione del bene non era frutto di una scelta volontaria del Lamiri ma derivava dalla resistenza della vittima e dall'intervento di un terzo, escludendo così il recesso attivo. La censura relativa all'art. 116 c.p. è stata considerata inammissibile perché implicante valutazioni di fatto non dedotte regolarmente in appello. Condanna per spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 56 comma 4 c.p.
Il recesso attivo o la desistenza devono essere scelte volontarie dell'agente e non determinate da cause esterne indipendenti dalla sua volontà; la mera restituzione del bene provocata dalla resistenza della vittima o dall'intervento di terzi non integra il recesso attivo
art. 116 c.p.
Il riconoscimento del concorso anomalo richiede valutazioni di fatto sul ruolo e sulla partecipazione dell'agente; tali valutazioni, se non dedotte e decise nelle fasi precedenti del giudizio, non possono essere instaurate per la prima volta in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la corte può disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, valutando i profili di colpa del ricorso
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito rinnovare la valutazione degli elementi di fatto decisi dal giudice del merito: i motivi che consistono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Perché si configuri recesso attivo o desistenza valida ai sensi dell'art. 56 c.p., la cessazione dell'azione criminosa o la restituzione del bene deve derivare da una scelta volontaria dell'agente e non da cause indipendenti (resistenza della vittima, intervento di terzi, costrizioni esterne).
- La qualificazione come concorso anomalo ex art.116 c.p. comporta accertamenti di fatto sul contributo personale all'evento: se tali accertamenti non sono stati svolti in appello o non sono stati tempestivamente dedotti, la questione non è proponibile per la prima volta in Cassazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve preservare e articolare correttamente in appello i profili di fatto e di diritto che intende vedere riesaminati; diversamente le censure saranno dichiarate inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto se il ricorso è ritenuto colposo o strumentale.
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