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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale del 5 settembre 2025 n. 24BC.2025/D.00476; - di tutti i verbali di gara dal n. 1 del 5.6.2025 al n. 14 del 4.9.2025; - di tutti gli atti premessi, connessi e conseguenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale del 5 settembre 2025 n. 24BC.2025/D.00476 e verbali della procedura di gara dal n. 1 al n. 14

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale regionale del 5 settembre 2025 e tutti i verbali della gara dal 5 giugno al 4 settembre 2025, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di legittimità articolati nel ricorso né le specifiche censure rivolte agli atti di gara. Il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ulteriori soggetti potenzialmente interessati dall’esito del giudizio: Delfino s.r.l., Millennials s.r.l.s., ditta Chiappetta Manuel, Mercatore s.r.l., Dea Maris s.r.l. e Comune di Maratea.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure. Ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 51 c.p.a., ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso e della documentazione allegata ai soggetti indicati. Ha assegnato il termine del 15 maggio 2026 per effettuare le notificazioni e quello del 25 maggio 2026 per depositare la prova dell’adempimento. La fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale; la segreteria è stata incaricata delle comunicazioni conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    Consente di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari alla corretta instaurazione del giudizio.

  • art. 51 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per disciplinare l’adempimento dell’integrazione del contraddittorio e i relativi termini.

Massime di principio

  • Quando il giudizio amministrativo coinvolge soggetti ulteriori potenzialmente incisi dalla decisione, il giudice può disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso e degli allegati.
  • L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio e rinvia la prosecuzione della trattazione non definisce né la domanda cautelare né il merito delle censure, sicché l’esito della controversia resta non determinato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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