Sentenza n. 8890/2026 - Roma, Sezione 5
per la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all'istanza, presentata dalla ricorrente il 17.10.2025, avente a oggetto la conclusione del procedimento di utilizzo/scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 104 posti (elevati a 236) di Funzionari Giuridico-Pedagogici bandito con P.D.G. 18.10.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di conclusione del procedimento di utilizzo o scorrimento della graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza del 17 ottobre 2025, diretta a ottenere la conclusione del procedimento di utilizzo o scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 104 posti, successivamente elevati a 236, di funzionari giuridico-pedagogici, bandito con P.D.G. 18 ottobre 2022. La censura presupponeva l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata l’azione avverso il silenzio. Il giudice ha escluso l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo al Ministero perché il procedimento concorsuale si era concluso con l’approvazione della graduatoria finale di merito. Ha inoltre affermato che lo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei non vincitori costituisce una facoltà dell’Amministrazione e che la relativa istanza non configura l’atto di avvio di un procedimento che la pubblica amministrazione sia obbligata a concludere entro un termine con un provvedimento espresso. Il TAR ha rilevato anche che degli scorrimenti successivi all’assunzione dei vincitori era stata data comunicazione erga omnes mediante pubblicazione sul sito istituzionale e che lo scorrimento può essere disposto soltanto quando sussistano tutti i necessari presupposti amministrativi, tra cui la disponibilità di posti secondo il piano del fabbisogno e l’autorizzazione alla copertura. Le spese sono state integralmente compensate.
Massime di principio
- L’approvazione della graduatoria finale esaurisce il procedimento concorsuale e non determina, per gli idonei non vincitori, un obbligo dell’amministrazione di avviare o concludere un procedimento di scorrimento a seguito di una loro istanza.
- Lo scorrimento di una graduatoria in favore degli idonei non vincitori costituisce una facoltà amministrativa, esercitabile solo in presenza dei presupposti organizzativi e finanziari richiesti, tra cui la disponibilità di posti secondo il piano del fabbisogno e l’autorizzazione alla copertura.
- L’istanza del candidato idoneo non vincitore diretta a ottenere lo scorrimento della graduatoria non costituisce, di per sé, un atto idoneo ad avviare un procedimento amministrativo soggetto all’obbligo di conclusione mediante provvedimento espresso; pertanto, il silenzio serbato su tale istanza non è illegittimo per difetto di provvedimento.
- La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli scorrimenti successivi all’assunzione dei vincitori è ritenuta una forma di comunicazione erga omnes delle relative determinazioni.
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