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Sentenza

Sentenza n. 5373/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto n. 1651 del 26.8.2025, a firma del Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione. Direzione Generale per gli Affari legali, societari e i contratti pubblici. Div 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, recante il “provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e con le Stazioni Appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e contestuale revoca” elevato a carico della Mostrad S.r.l.; della nota di trasmissione del ridetto provvedimento interdittivo rimessa al prot. n. 13843 del 26.8.2025 a firma del Dirigente del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici Div 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del MIT; dell'annotazione disposta dall'ANAC a seguito della nota acquisita al proprio prot. n. 116360 del 26.8.2025 recante, a far data dal 27.8.2025, nella sezione B, la rappresentazione che “per effetto del suddetto provvedimento, l'operatore economico è stato interdetto dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione N. 51/3-581-622 del 07/10/2024 (ovvero dalla diversa data ivi indicata) sino alla intervenuta revoca della sospensione n. SRE-NA-0007291-25 del 08/04/2025”; - di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché ignoto, che possa incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della società ricorrente; - nonché' per l'accertamento del diritto della società ricorrente, per effetto dell'accoglimento del gravame, alla pulizia del proprio casellario ANAC ed alla contestuale comunicazione della insussistenza di interdittive del MIT di genere, anche nei riguardi delle altre Autorità preposte, ivi compresa la Prefettura della Provincia di Napoli.

Giustizia amministrativa202511648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, con la conseguente annotazione nel Casellario informatico ANAC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, nonché la conseguente annotazione ANAC, deducendo: violazione del termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733/2006 e dei principi di tempestività e buon andamento; carenza dei presupposti dell’interdizione, poiché la sospensione dell’attività imprenditoriale era stata successivamente revocata e le irregolarità erano state regolarizzate; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento; illegittimità derivata dell’annotazione nel Casellario ANAC. La vicenda traeva origine da un accesso ispettivo del 2 ottobre 2024, seguito dal provvedimento di sospensione dell’attività del 7 ottobre 2024 per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dopo la rimozione delle irregolarità e il pagamento delle somme dovute nella procedura estintiva, la sospensione era stata revocata l’8 aprile 2025. Il Ministero aveva comunque adottato il 26 agosto 2025 il provvedimento interdittivo, trasmettendolo all’ANAC per l’annotazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733/2006 sia ordinatorio e non perentorio, poiché stabilito da una circolare e non assistito da una previsione normativa che colleghi al suo superamento la decadenza dal potere. Il ritardo può rilevare solo se irragionevole o sintomatico di inerzia colpevole, circostanza non dimostrata nel caso concreto. Il Collegio ha inoltre affermato che l’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 ha natura vincolata e meramente ricognitiva: essa rappresenta l’effetto legale già prodotto dalla sospensione dell’attività e non costituisce una nuova misura sanzionatoria. Pertanto, l’interdizione può essere adottata anche dopo la revoca della sospensione, purché quest’ultima abbia prodotto effetti, dovendo l’interdizione essere limitata al periodo di effettiva efficacia della sospensione. Le contestazioni sulla regolarizzazione delle violazioni o sulla durata della sospensione riguardano il provvedimento presupposto e non possono essere utilmente dedotte contro il successivo atto ministeriale, che si limita a recepirne gli effetti. È stato escluso anche il difetto di motivazione, poiché il decreto richiamava puntualmente il provvedimento di sospensione e quello di revoca. Conseguentemente, è stata ritenuta infondata anche l’impugnazione dell’annotazione ANAC, quale atto consequenziale e vincolato. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e impone la comunicazione del provvedimento al Ministero ai fini dell’adozione dell’interdizione

    L’interdizione a contrarre costituisce effetto vincolato e meramente ricognitivo della sospensione dell’attività imprenditoriale; può essere adottata anche dopo la revoca della sospensione, purché rappresenti il periodo in cui la sospensione ha effettivamente prodotto effetti.

  • d.lgs. n. 758/1994

    La regolarizzazione delle violazioni e il pagamento delle somme dovute nell’ambito della procedura estintiva hanno consentito la revoca della sospensione, ma non hanno eliminato l’effetto interdittivo già prodottosi durante il periodo di efficacia della sospensione.

  • circolare del Ministero delle infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006

    il procedimento debba essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione

    Il termine di 45 giorni ha natura ordinatoria e funzione sollecitatoria; il suo superamento non determina decadenza dal potere interdittivo né, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale.

Massime di principio

  • Il termine procedimentale previsto da una circolare o da un atto interno di indirizzo, se non qualificato come perentorio da una norma e non assistito da una specifica sanzione decadenziale, ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale.
  • L’interdizione a contrarre prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 è un atto vincolato e meramente ricognitivo dell’effetto legale prodotto dalla sospensione dell’attività imprenditoriale, non una nuova misura sanzionatoria discrezionale.
  • La revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale non elimina il potere di adottare successivamente il provvedimento interdittivo, se la sospensione ha già prodotto effetti; l’interdizione deve tuttavia essere circoscritta al periodo di effettiva operatività della sospensione.
  • Le contestazioni relative ai presupposti, alla durata o alla tempestiva regolarizzazione della sospensione devono essere rivolte contro il provvedimento presupposto e non possono essere utilmente dedotte contro il successivo atto ministeriale meramente consequenziale.
  • L’annotazione nel Casellario informatico ANAC conseguente al provvedimento interdittivo è atto vincolato e consequenziale; l’infondatezza dell’impugnazione dell’interdizione comporta l’infondatezza derivata delle censure contro l’annotazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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