Sentenza del 21/02/2018 n. 4153 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'atto di recupero di un credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, relativo all'anno 2001. Ha sostenuto, tra l'altro, che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di recupero, che il condono tombale presentato per quell'anno impedisse l'accertamento, e che mancassero prove sufficienti dell'inesistenza delle operazioni e delle fatture poste a fondamento del credito. In Cassazione ha inoltre denunciato omessa pronuncia, carenza di motivazione e violazione delle norme sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'atto di recupero del credito d'imposta è sostanzialmente equiparabile a un atto di accertamento e soggetto al termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, calcolato dal momento dell'effettivo utilizzo del credito. Poiché il credito era stato utilizzato nella dichiarazione presentata nel 2002 e l'atto era stato notificato il 28 settembre 2007, il termine del 31 dicembre 2007 non era decorso. Il condono tombale non impediva inoltre all'Agenzia di verificare la spettanza del credito, poiché il condono riguarda i debiti tributari e non consolida i crediti vantati dal contribuente. Infine, il PVC della Guardia di Finanza conteneva sufficienti elementi indiziari sull'inesistenza delle operazioni: l'impresa emittente risultava priva dei mezzi indicati nelle fatture e non aveva registrato o contabilizzato le operazioni. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Disciplina il credito d'imposta oggetto della contestazione; la spettanza del beneficio presuppone l'effettiva esistenza degli investimenti e delle operazioni dichiarate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Il termine di decadenza scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il termine si applica anche agli atti di recupero dei crediti d'imposta. Per il recupero, il dies a quo è collegato all'effettivo utilizzo del credito, perché solo da quel momento nasce il potere dell'Amministrazione di contestarlo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
È stato invocato dalla società insieme all'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per sostenere la decadenza dell'Amministrazione, ma la censura è stata respinta.
Legge n. 289 del 2002, artt. 9 e 15
Le disposizioni sul condono tombale non impediscono all'Amministrazione di verificare la spettanza di crediti d'imposta esposti in dichiarazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9
La definitività derivante dal condono riguarda la liquidazione delle imposte e quindi il debito tributario, non i crediti che il contribuente pretende di utilizzare o compensare.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve fornire elementi, anche indiziari, idonei a contestare l'esistenza delle operazioni; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la realtà delle operazioni e la legittimità del credito o della deduzione.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Il giudice può fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti, compresi i contenuti del PVC della Guardia di Finanza, purché la motivazione renda comprensibile il percorso valutativo.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 16692 del 2017
In tema di c.d. condono tombale, non è inibito all'erario l'accertamento riguardante un credito da agevolazione esposto in dichiarazione.
Il condono elimina o definisce il debito fiscale, ma non riconosce automaticamente i crediti d'imposta indicati dal contribuente e non impedisce la loro contestazione.
Massime di principio
- Un condono fiscale, anche se definito tombale, normalmente protegge il contribuente dagli accertamenti relativi ai debiti tributari definiti, ma non rende intangibili i crediti d'imposta, le agevolazioni o le compensazioni indicate in dichiarazione.
- Per verificare la tempestività di un atto di recupero del credito d'imposta occorre individuare il termine decadenziale applicabile e, secondo l'orientamento richiamato, calcolarlo dal momento in cui il credito è stato effettivamente utilizzato, non soltanto dall'anno cui il credito si riferisce.
- L'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare l'inesistenza delle operazioni con prova diretta e assoluta: sono sufficienti elementi indiziari gravi e coerenti, come l'assenza dei beni o dei mezzi necessari presso il fornitore e l'omessa contabilizzazione delle fatture.
- Dopo una contestazione adeguatamente supportata dall'Amministrazione, il contribuente deve provare concretamente l'effettività delle operazioni e la legittimità del credito; la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente.
- Una motivazione per relationem, basata sul PVC della Guardia di Finanza e sugli elementi già richiamati nell'atto di recupero, può essere valida se consente di comprendere le ragioni della decisione e non si limita a un richiamo meramente generico.
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