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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9206/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma (27/11/2020) contestando, a vario titolo: l'assenza dell'elemento soggettivo del reato per avere affidato a terzi (Astra s.r.l.) la compilazione e il versamento degli F24; la mancata considerazione della buona fede, dell'assenza di precedenti e dell'inesigibilità diretta della gestione degli F24; l'errata applicazione dell'art. 10‑quater D.lgs. 74/2000 (sostenendo che la norma punirebbe solo indebite compensazioni su debiti fiscali escludendo contributi previdenziali/assistenziali); la determinazione erronea del criterio di computo delle soglie (per singolo F24 o per annualità); vizi di motivazione relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche; profili processuali (presunta mancata notifica dell'avviso ex art. 415‑bis c.p.p. al difensore); omissione di sospensione del giudizio per rateizzazione ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 74/2000; e, specificamente per Mangone, contestazione della sommatoria di annualità e della quantificazione della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei suddetti appellanti, rigettando le censure principali. Ha ritenuto motivazioni adeguate le valutazioni della Corte d'Appello circa l'elemento soggettivo (ruolo gestionale e assenza di prove dei pagamenti alla società esterna), ha affermato la configurabilità dell'art. 10‑quater anche per compensazioni che riguardino contributi (sia in compensazione "verticale" che "orizzontale"), e ha confermato che il reato si consuma con la presentazione dell'ultimo F24 relativo all'annualità interessata, per cui le somme si computano sull'annualità e non sul singolo modello F24. Ha inoltre respinto le deduzioni sulla mancata sospensione per rateizzazione per carenza dei presupposti temporali e di prova. La Corte ha però rilevato un errore materiale nella determinazione dell'importo della confisca per equivalente relativa a Mangone, rettificandola da euro 84.718,00 a euro 62.839,00 ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p.. Ha condannato i ricorrenti alle spese e disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte interpreta la norma come applicabile alle indebite compensazioni sia "verticali" (stessa imposta) sia "orizzontali" (imposte diverse), includendo le compensazioni che hanno ad oggetto contributi se integrano l'utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti.

  • art. 13, D.lgs. 74/2000

    "qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione ... e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo..."

    La sospensione e il termine speciale per pagare sono applicabili solo se la rateizzazione è già effettivamente in corso prima dell'apertura del dibattimento; in mancanza, la richiesta è inammissibile.

  • art. 12‑bis, D.lgs. 74/2000

    Riferita dalle parti in relazione alla considerazione delle somme versate nel corso del procedimento; la Corte ritiene che valutazioni in ordine a pagamenti medio tempore costituiscano valutazioni di fatto non rilevabili in cassazione senza puntuali allegazioni.

  • art. 133 c.p.

    Usata in relazione alla determinazione delle attenuanti generiche: la loro esclusione è valutazione di merito fondata sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo e non sindacabile in cassazione se motivata.

  • art. 62‑bis c.p.

    Richiamato in relazione alla rilevanza delle circostanze attenuanti generiche e al criterio di valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 415‑bis c.p.p.

    La nullità o irregolarità della notifica dell'avviso ex art. 415‑bis deve essere dedotta e supportata; nel caso la Corte ha ritenuto regolare la notifica al difensore.

  • art. 619 c.p.p., comma 2

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere un errore materiale nella quantificazione della confisca per equivalente, come avvenuto per Mangone.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per l'onere delle spese processuali derivante dall'inammissibilità dei ricorsi.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000; Corte Cost., n. 35/2018; Cass. sez. penali precedenti (es. n. 37085/2021, n. 4958/2018, n. 389/2020, n. 38042/2019)

    Richiamate dalle parti e dalla Corte per inquadrare l'ambito di operatività dell'art. 10‑quater e la giurisprudenza di legittimità: la Cassazione conferma la sua giurisprudenza più recente che ammette l'applicazione anche a compensazioni non esclusivamente tributarie e chiarisce il momento consumativo del reato.

Massime di principio

  • L'affidamento a terzi della predisposizione e invio degli F24 non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'amministratore o del direttore amministrativo: il ruolo e le competenze gestionali possono legittimare inferenze sul dolo se manca la prova dei pagamenti compiuti dal terzo.
  • L'art. 10‑quater D.lgs. 74/2000 può applicarsi anche quando la compensazione riguarda contributi previdenziali/assistenziali, non solo debiti tributari, qualora vi sia utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti.
  • Il reato di indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'ultimo F24 relativo all'annualità interessata: perciò le soglie di punibilità si valutano con riguardo all'annualità e non al singolo modello F24.
  • Le questioni relative alle attenuanti generiche, alla buona fede e ad altri profili di merito sono valutazioni fattuali del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è del tutto carente o contraddittoria.
  • Per ottenere la sospensione dei termini (art. 13 D.lgs. 74/2000) occorre dimostrare che la rateizzazione del debito era già in corso prima dell'apertura del dibattimento; in mancanza la richiesta è inammissibile.
  • Le censure generiche, aspecifiche o cumulative in cassazione (denunce 'a coacervo' di violazione di legge e vizi di motivazione) rischiano l'inammissibilità: i motivi devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata.
  • La Corte di Cassazione può correggere errori materiali nella quantificazione delle sanzioni o della confisca d'ufficio (art. 619 c.p.p., comma 2) senza accogliere il ricorso nel merito.

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