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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6708/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma della custodia cautelare disposta dal GIP (ordinanza del 13/06/2022, riesaminata dal Tribunale di Reggio Calabria) per plurimi capi di imputazione. Le censure principali riguardavano: (i) carenza e illogicità della motivazione sul reato associativo di tipo mafioso (capo 1), in particolare l'assenza di elementi indiziari chiari circa il ruolo del ricorrente nella struttura e la distinzione tra associazione mafiosa e associazione dedita al narcotraffico; (ii) carenza di elementi sul ruolo del ricorrente nella presunta associazione per il traffico di stupefacenti (capo 2) e sulla sua effettiva partecipazione, considerato anche il suo trasferimento in Germania; (iii) mancata chiarificazione del contributo concorsuale del ricorrente in reati di cessione di stupefacenti ed estorsione (capo 11 e capo 14), e insufficiente prova dell'impiego di armi; (iv) insufficienti collegamenti fattuali tra la condotta violenta e l'impossessamento della chiave dell'auto nella rapina del 23/07/2020 (capo 79); (v) eccezioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari alla luce della distanza temporale dei fatti (2016) e del trasferimento all'estero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile in parte il sesto motivo e altre parti per mancanza di interesse o genericità; ha confermato l'insindacabilità dell'apprezzamento probatorio nei limiti consentiti e ha respinto il ricorso quanto al capo 79) (rapina del 23/07/2020), per il quale è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria. Tuttavia ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo e anche il terzo, quarto e quinto motivo, perché la motivazione del Tribunale del riesame risultava confusa e insufficiente in relazione ai capi d'imputazione provvisori 1), 2), 11) e 14). Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tali capi e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame volto a colmare le carenze motivazionali e a riesaminare le esigenze cautelari e la scelta della misura. La conferma della misura resta per il capo 79).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola la competenza del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; la Corte richiama il limite del sindacato sulla motivazione dei giudici del riesame, che devono fornire adeguata e coerente logica argomentativa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sull'associazione di tipo mafioso richiede, per la misura cautelare, indizi qualificati non solo di appartenenza familiare ma di stabile inserimento nella struttura, con evidenze del metodo intimidatorio e del programma di dominio sul territorio; la Corte ha chiesto motivazione chiara circa il ruolo concreto del ricorrente.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Usata per collegare singoli reati a fattispecie aggravate di tipo mafioso; la Corte richiede elementi probatori che colleghino concretamente la condotta individuale a tale aggravante.

  • artt. 273 e 292 cod. proc. pen.

    Norme sul ricorso e sui motivi di impugnazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle conclusioni dei giudici di merito: verifica la congruenza e la logica della motivazione senza rinnovare il giudizio ricostruttivo dei fatti.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte sottolinea che, pur essendo richiesta una struttura anche rudimentale, è comunque necessario che la motivazione identifichi il ruolo e i contributi specifici dell'indagato.

  • art. 110, 628 e 629 cod. pen.

    Norme relative al concorso di persone nel reato, alla rapina e alla rapina con sequestro o conseguenze aggravanti; la Corte ha interpretato che la sottrazione di un bene subito dopo violenza può configurare rapina e che l'ingiusto profitto può essere anche di natura morale.

  • art. 73 e art. 80, comma 3, d.P.R. n. 309/1990

    Articoli relativi alle sanzioni e aggravanti nel testo unico sugli stupefacenti; citati in relazione alla qualificazione delle condotte di spaccio e alle aggravanti (es. uso di arma).

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Regole sulle esigenze cautelari e sulla valutazione della pericolosità preventiva: la Corte richiama che l'accertamento deve tenere conto della attualità degli indizi e degli elementi come il trasferimento all'estero e il tempo trascorso.

Massime di principio

  • Per misure cautelari per associazione di tipo mafioso occorrono indizi che dimostrino ruolo e stabile inserimento nella struttura, non bastano vincoli familiari o riferimenti generici alla cosca.
  • Per associazione finalizzata al narcotraffico la prova può essere più 'snella' rispetto al 416-bis, ma è comunque necessaria l'indicazione di elementi fattuali specifici che dimostrino una struttura e il contributo dell'indagato.
  • La Corte di legittimità controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del riesame; non può rinnovare integralmente la valutazione probatoria ma annulla se la motivazione è confusa o carente.
  • Le intercettazioni e le conversazioni richiedono una motivazione che espliciti il collegamento interpretativo tra frasi captate e condotte attribuite all'indagato; diverse interpretazioni dei colloqui sono valutazioni di merito.
  • Il tempo trascorso e il trasferimento all'estero sono elementi rilevanti nella valutazione delle esigenze cautelari e della pericolosità, e devono essere considerati esplicitamente nella motivazione.
  • In ipotesi di rapina collegata a violenza/estorsione, basta che il proposito di appropriarsi del bene sia antecedente o connesso alla violenza per configurare la rapina; l'ingiusto profitto può essere anche non esclusivamente patrimoniale.
  • Se la motivazione sul punto cruciale della misura è insufficiente, la Cassazione annulla e rinvia per integrare la motivazione e riesaminare la misura cautelare complessiva.

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