Corte di giustizia, Sentenza C-393/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 settembre 2023. — EXTÉRIA s.r.o. contro Spravíme s. r. o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza speciale in materia contrattuale – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Nozione di contratto di “prestazione di servizi” – Risoluzione di un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising. — Causa C-393/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che un contratto preliminare relativo a un futuro franchising rientri nella nozione di contratto di prestazione di servizi ai fini della competenza speciale dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis. La penale contrattuale chiesta per l’inadempimento del contratto preliminare non basta a trasformare il rapporto in una prestazione di servizi. In simili casi, la competenza si determina secondo l’articolo 7, punto 1, lettera a), cioè in base al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Competenza giurisdizionale in materia contrattuale: un contratto preliminare per un futuro franchising con penale per inadempimento non è "contratto di prestazione di servizi" ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che la nozione di contratto di "prestazione di servizi" comprenda anche un contratto preliminare (pactum de contrahendo) con cui le parti si impegnano a stipulare in futuro un contratto di franchising, quando il contratto preliminare prevede il pagamento di una penale contrattuale in caso di inadempimento.
Principio di diritto
Un contratto preliminare che si limita a disciplinare la futura conclusione di un contratto di franchising, prevedendo una penale per il caso di mancata esecuzione dell’impegno a contrarre, non implica di per sé una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis, perché non richiede lo svolgimento di un’attività positiva a favore dell’altra parte né il versamento di un corrispettivo per un servizio. La competenza va quindi determinata secondo la regola generale dell’articolo 7, punto 1, lettera a), in base al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 1, lettere a), b) e c), regolamento (UE) n. 1215/2012
Competenza giurisdizionale per penale da contratto preliminare di franchising
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší soud ceco in materia di competenza giurisdizionale civile e commerciale ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). La controversia opponeva una società ceca a una società slovacca ed era incentrata sulla richiesta di pagamento di una penale contrattuale derivante dall’inadempimento di un contratto preliminare volto alla futura stipulazione di un contratto di franchising.
Fatti e procedimento principale
Le parti avevano concluso un contratto preliminare con cui si impegnavano a stipulare in futuro un contratto di franchising per l’esercizio di succursali in Slovacchia. Il contratto prevedeva un anticipo da versare entro dieci giorni e, in caso di mancato pagamento, una penale contrattuale di importo corrispondente. La ricorrente sosteneva che la controparte non avesse pagato l’anticipo, aveva quindi receduto dal contratto preliminare e domandato la penale.
Il giudice di primo grado e il giudice d’appello cechi avevano ritenuto competente il giudice ceco sulla base dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento, considerando che la controversia riguardasse l’obbligazione di pagamento della penale e non la prestazione di servizi. Il giudice di rinvio ha invece dubitato se il contratto preliminare potesse essere qualificato come contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b).
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, che sancisce la competenza generale del giudice del domicilio del convenuto;
- l’articolo 7, punto 1, lettere a), b) e c), dello stesso regolamento, che disciplina la competenza speciale in materia contrattuale;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che le nozioni di "materia contrattuale" e di "prestazione di servizi" devono essere interpretate in modo autonomo e restrittivo, alla luce degli obiettivi di prevedibilità, certezza del diritto e prossimità perseguiti dal regolamento Bruxelles I bis. La competenza speciale dell’articolo 7 costituisce infatti una deroga alla regola generale del domicilio del convenuto.
La nozione di "prestazione di servizi" richiede, secondo la giurisprudenza costante, almeno due elementi:
- lo svolgimento di un’attività, mediante atti positivi;
- una remunerazione quale corrispettivo di tale attività.
Nel caso esaminato, la Corte osserva che il contratto preliminare aveva come oggetto la futura stipulazione del contratto di franchising e la riservatezza delle informazioni contenute nel preliminare stesso. Esso non imponeva, di per sé, lo svolgimento di un’attività positiva da parte della controparte, né la penale contrattuale poteva essere considerata una remunerazione per una prestazione resa. Di conseguenza, le obbligazioni derivanti dal contratto preliminare non rientrano nella nozione di contratto di prestazione di servizi.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’obbligazione di pagamento della penale sarebbe strettamente connessa al futuro contratto di franchising, perché una simile estensione svuoterebbe di contenuto la distinzione tra le lettere a), b) e c) dell’articolo 7, punto 1, e pregiudicherebbe la prevedibilità delle regole di competenza.
Decisione e dispositivo
La Corte decide che un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising, che prevede una penale contrattuale in caso di inadempimento, non rientra nella nozione di contratto di "prestazione di servizi" ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis. La competenza giurisdizionale per la domanda fondata su tale penale deve quindi essere determinata ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), in base al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Principio affermato
La semplice stipulazione di un contratto preliminare che obbliga le parti a concludere in futuro un contratto di franchising non integra una prestazione di servizi; la penale dovuta per l’inadempimento di tale preliminare non consente di applicare la competenza speciale prevista per i contratti di servizi.
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