Cassazione Civile, Ordinanza n. 28230/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, nei confronti di una società, del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate previsto dall'art. 8 della L. n. 388 del 2000. L'Amministrazione finanziaria aveva emesso provvedimenti di recupero, poi annullati in primo grado e confermati in appello dalla CTR Sicilia. In Cassazione l'Agenzia, con unico motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. 388/2000, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla società per provare la realizzazione delle opere appaltate e, quindi, il diritto al credito: in particolare, le fatture con dicitura generica "acconti per lavori e forniture varie", pur richiamando il lotto 6 del contratto di appalto, non consentirebbero di individuare con precisione gli acquisti di impianti, macchinari e attrezzature né di riconciliarli con i dati indicati nel modello CVS. La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, contestava in sostanza il ragionamento presuntivo e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, perché diretto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di appello, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non era configurabile, poiché il ricorrente non lamentava un'errata attribuzione dell'onere della prova, ma sosteneva solo che la prova non fosse stata correttamente apprezzata. Quanto all'art. 2729 c.c., la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla prova per presunzioni è possibile solo se si denuncia specificamente la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto, la censura non conteneva una critica autonoma e puntuale a tali requisiti, ma solo una diversa lettura dei fatti. Il ricorso è quindi stato rigettato; nessuna liquidazione delle spese è stata effettuata per mancata attività difensiva della parte intimata.
Norme richiamate
art. 8 L. n. 388 del 2000
Norma attributiva del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate; la Corte non ne discute il merito applicativo, ma rileva che la censura mira a contestare la prova della realizzazione degli investimenti richiesti per beneficiare del credito.
art. 109 TUIR
Richiamato insieme all'art. 8 L. 388/2000 come parametro normativo della censura dell'Agenzia; non vi è una specifica interpretazione autonoma, trattandosi di norma evocata per sostenere l'insufficienza probatoria.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice di merito attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non sussiste quando si contesta soltanto che la prova sia stata valutata in modo errato o ritenuta sufficiente.
art. 2729 c.c.
Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia fondato la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentita una mera richiesta di diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile quando, in concreto, si traduce in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
art. 21, comma 2, lett. b), DPR n. 633/1972
Richiamato dalla CTR per affermare che la fattura deve indicare natura, qualità e quantità dei beni e servizi; la Cassazione non si pronuncia autonomamente sulla norma, limitandosi a rilevare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Evocato nel passaggio in cui si richiama il potere del giudice di valutare le prove e gli indizi secondo prudente apprezzamento, salvo i casi di prova legale.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge, una critica che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento espresso dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando la doglianza riguarda l'erroneità della valutazione con cui la parte onerata è stata ritenuta o meno aver assolto tale onere.
- Il vizio relativo alla prova per presunzioni è denunciabile solo se si indica in modo puntuale in che cosa il ragionamento presuntivo contrasti con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una lettura alternativa degli indizi.
- La selezione e la valutazione degli indizi, nonché la scelta degli elementi probatori ritenuti decisivi, appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità se la motivazione espone le ragioni del convincimento.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un determinato compendio probatorio e reputa incompatibili con esso altre circostanze dedotte dalle parti, non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento difensivo non coerente con la decisione adottata.
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