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Sentenza

Sentenza n. 656/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 44/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 811/2023 pubblicata il 17.10.2025 e notificata in data 22.10.2025, non appellata e passata in giudicato il 22.11.2025.

Giustizia amministrativa202600236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 44/2025, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate per gli anni scolastici riconosciuti in sentenza. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto al giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva eseguito il titolo né opposto ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con 120 giorni per l'esecuzione. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio e disposto il pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diretto all'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato esecutivo non adempiuto e in mancanza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già pagato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine, per assicurare l'esecuzione coattiva del giudicato.
  • L'Amministrazione che, al momento della proposizione del ricorso, non abbia adempiuto al giudicato deve essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, anche se non abbia svolto una contestazione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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