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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33530/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente del comparto scolastico, assunto con contratti a tempo determinato, aveva agito per ottenere il medesimo trattamento economico riconosciuto ai colleghi a tempo indeterminato in relazione all'anzianità di servizio, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e respinto l'eccezione di prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la pretesa, in quanto fondata sulla violazione del principio di non discriminazione, avesse natura risarcitoria e fosse soggetta alla prescrizione decennale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, della L. n. 183/2011, sostenendo che la domanda ha natura retributiva e che il relativo credito si prescrive in cinque anni dalla maturazione, non in dieci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto manifestamente fondato il motivo perché la decisione impugnata era in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda del dipendente a tempo determinato che rivendichi, per non discriminazione, il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2947 c.c.

    Norma invocata dal ricorrente, ma ritenuta non pertinente rispetto alla qualificazione della pretesa come retributiva.

  • art. 2948 c.c.

    La domanda di equiparazione retributiva nel pubblico impiego contrattualizzato è soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto per i crediti periodici e per le indennità di cessazione del rapporto.

  • art. 4, comma 43, L. n. 183/2011

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione quinquennale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha rinviato, quanto alla motivazione, alle precedenti pronunce di legittimità già conformi sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del lavoratore a tempo determinato che rivendichi il medesimo trattamento economico del lavoratore a tempo indeterminato per effetto del principio di non discriminazione ha natura di adempimento contrattuale, non di autonoma azione risarcitoria.
  • Quando la pretesa riguarda differenze retributive maturate nel corso del rapporto, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., decorrente dalla maturazione dei singoli crediti; per i crediti esigibili alla cessazione del rapporto, il termine decorre da quel momento.
  • Non è corretto applicare il termine ordinario decennale a una domanda di equiparazione retributiva, poiché ciò determinerebbe una discriminazione inversa a favore del lavoratore a termine rispetto al lavoratore comparabile a tempo indeterminato.
  • Ai fini della qualificazione della domanda, occorre guardare alla natura dell'obbligazione dedotta: se la discriminazione allegata attiene a emolumenti economici, la pretesa segue le regole della corrispondente obbligazione retributiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoImpugnazioni
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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