Cassazione Civile, Ordinanza n. 33530/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente del comparto scolastico, assunto con contratti a tempo determinato, aveva agito per ottenere il medesimo trattamento economico riconosciuto ai colleghi a tempo indeterminato in relazione all'anzianità di servizio, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e respinto l'eccezione di prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la pretesa, in quanto fondata sulla violazione del principio di non discriminazione, avesse natura risarcitoria e fosse soggetta alla prescrizione decennale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, della L. n. 183/2011, sostenendo che la domanda ha natura retributiva e che il relativo credito si prescrive in cinque anni dalla maturazione, non in dieci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto manifestamente fondato il motivo perché la decisione impugnata era in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda del dipendente a tempo determinato che rivendichi, per non discriminazione, il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2947 c.c.
Norma invocata dal ricorrente, ma ritenuta non pertinente rispetto alla qualificazione della pretesa come retributiva.
art. 2948 c.c.
La domanda di equiparazione retributiva nel pubblico impiego contrattualizzato è soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto per i crediti periodici e per le indennità di cessazione del rapporto.
art. 4, comma 43, L. n. 183/2011
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione quinquennale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ha rinviato, quanto alla motivazione, alle precedenti pronunce di legittimità già conformi sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del lavoratore a tempo determinato che rivendichi il medesimo trattamento economico del lavoratore a tempo indeterminato per effetto del principio di non discriminazione ha natura di adempimento contrattuale, non di autonoma azione risarcitoria.
- Quando la pretesa riguarda differenze retributive maturate nel corso del rapporto, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., decorrente dalla maturazione dei singoli crediti; per i crediti esigibili alla cessazione del rapporto, il termine decorre da quel momento.
- Non è corretto applicare il termine ordinario decennale a una domanda di equiparazione retributiva, poiché ciò determinerebbe una discriminazione inversa a favore del lavoratore a termine rispetto al lavoratore comparabile a tempo indeterminato.
- Ai fini della qualificazione della domanda, occorre guardare alla natura dell'obbligazione dedotta: se la discriminazione allegata attiene a emolumenti economici, la pretesa segue le regole della corrispondente obbligazione retributiva.
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