Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal diniego parziale di rimborso di un credito IVA chiesto dal contribuente quale soggetto che aveva presentato la dichiarazione IVA per una società in concordato preventivo poi cancellata dal registro delle imprese. Il diniego era motivato dalla mancata registrazione delle note di variazione emesse dai creditori della procedura ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente sosteneva che, una volta chiusa la procedura concordataria, l’effetto esdebitatorio e la disciplina concorsuale impedissero di incidere sul credito IVA originario; in particolare, la registrazione delle note di variazione avrebbe avuto solo rilievo contabile e non avrebbe potuto comportare l’obbligo di riversare all’Erario IVA ulteriore o di ridurre il credito/rimborso. Con i motivi di ricorso deduceva: violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 185, par. 2, direttiva 2006/112/CE; violazione dell’art. 184 l. fall.; violazione degli artt. 56 e 169 l. fall. per asserita compensazione tra credito IVA anteriore e debito IVA successivo all’apertura della procedura; omesso esame del fatto decisivo relativo a tale compensazione. La Corte, richiamando la propria precedente giurisprudenza e quella della CGUE, ha ritenuto infondati tutti i motivi: la nota di variazione emessa dal cedente per mancato pagamento della rivalsa incide anche sul diritto di detrazione del cessionario/committente, che deve essere rettificato per mantenere la neutralità IVA; l’esdebitazione concordataria non rileva, perché qui non si discute dell’obbligazione tributaria concorsuale in sé, ma della conformazione del diritto alla detrazione e del conseguente rimborso, condizionati al mancato assolvimento della rivalsa. Ha inoltre affermato che tale meccanismo opera sia per crediti IVA anteriori sia per eccedenze riportate durante la procedura, sicché la sentenza di appello era corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha confermato che, in presenza di note di variazione emesse dai creditori per mancato pagamento della rivalsa, il cessionario/contribuente in concordato deve rettificare la detrazione IVA e il relativo credito/rimborso, perché il principio di neutralità impone l’adeguamento dell’imposta effettivamente rimasta a carico del prestatore/cedente. Ha escluso che l’esdebitazione concorsuale o la natura anteriore del credito IVA impedissero tale riduzione. Conseguentemente, il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26, secondo e quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La registrazione delle note di variazione emesse dal cedente incide sul diritto di detrazione del cessionario e sul calcolo del credito/rimborso IVA; non ha solo rilievo contabile.
art. 185, par. 2, Direttiva 2006/112/CE
La rettifica della detrazione deve seguire la variazione degli elementi considerati inizialmente; il diritto alla detrazione va adeguato al mutamento sopravvenuto dei presupposti.
art. 90, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
Il mancato pagamento della controprestazione legittima la riduzione della base imponibile del cedente, con conseguente emissione della nota di variazione.
art. 184 l. fall.
Invocato dal ricorrente per sostenere l’effetto esdebitatorio del concordato, ma ritenuto non decisivo rispetto alla diversa questione della detrazione IVA.
artt. 56 e 169 l. fall.
Invocati per contestare la compensazione tra crediti e debiti IVA in ambito concorsuale, ma il motivo è stato respinto perché la decisione ruota sulla rettifica della detrazione e non sulla compensazione fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base del motivo con cui è stato dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel sistema IVA, la nota di variazione emessa dal cedente per mancato pagamento della rivalsa non produce solo effetti sul lato di chi emette il documento, ma impone anche la corrispondente rettifica della detrazione del cessionario/committente, per mantenere la neutralità dell’imposta.
- Il diritto alla detrazione IVA non è cristallizzato in modo assoluto: se mutano successivamente gli elementi su cui era stata calcolata, la detrazione deve essere adeguata al risultato effettivamente dovuto.
- L’esdebitazione o la chiusura di una procedura concorsuale non impediscono, di per sé, la rettifica della detrazione IVA quando il tema non è l’esistenza del debito tributario concorsuale, ma la rimodulazione del diritto alla detrazione e del rimborso in conseguenza del mancato pagamento della rivalsa.
- La disciplina delle note di variazione e della rettifica della detrazione opera coerentemente sia con crediti IVA anteriori alla procedura sia con eccedenze maturate nel corso della stessa, quando il loro importo dipenda dall’effettivo assolvimento della rivalsa.
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