Ordinanza n. 4037/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della comunicazione prot.CA/2025/0221580 del 12.11.2025 di conclusione del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi della L.241/1990 adottata da Roma Capitale - Municipio Roma I Centro – Direzione Tecnica – Servizio Edilizia Privata – Sportello Unico Edilizia con la quale è stato disposto “l’annullamento della SCIA in Alternativa al PdC prot.CA/2023/231954 del 24/12/2023, presentata ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 380/2001, poiché si ravvisano le violazioni di cui all’art.35 del D.P.R. 380/2001” comunicata alle ricorrenti a mezzo pec in data 12.11.2025 (ALLEGATO A) ed altresì al Dipartimento Valorizzazione dei Patrimoni e Politiche Abitative - Direzione Acquisizioni Consegne e Conservatoria - Ufficio Accertamenti Patrimoniali nonché della successiva e conseguente Determinazione Dirigenziale Rep.CA/3050/2025 del 29.12.2025 Prot.CA/250199/2025 del 29.12.2025 adottata da Roma Capitale - Municipio Roma I Centro – Direzione Tecnica – E.Q. Edilizia Privata Ufficio Disciplina Edilizia Abusi Edilizi con la quale è stata disposta l’immediata sospensione di eventuali lavori in corso e diffidata l’esecuzione di qualsiasi altra opera successiva in Via del Gonfalone, 11 nonché constatata l’inosservanza alle norme di legge e regolamento, alle prescrizioni e modalità esecutive fissate dagli strumenti urbanistici ed edilizi e determinato l’avvio del procedimento sanzionatorio ex art.7 L.241/1990 comunicata a mezzo pec il 28.01.2026 (ALLEGATO B) e, comunque, di ogni atto e provvedimento antecedente connesso, conseguente e presupposto, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda cautelare mediante una valutazione espressa di fumus boni iuris e periculum in mora, né ha sospeso o confermato gli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito e ha quindi fissato l’udienza pubblica del 20 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: annullamento in autotutela di una SCIA alternativa al permesso di costruire per l’installazione di un ascensore, seguito da sospensione dei lavori e avvio del procedimento sanzionatorio edilizio
Esito
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione con cui Roma Capitale ha concluso il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001. L’amministrazione ha ritenuto sussistenti violazioni dell’art. 35 d.P.R. 380/2001. Sono stati inoltre impugnati la successiva determinazione dirigenziale con cui è stata disposta l’immediata sospensione di eventuali lavori in corso, è stata diffidata l’esecuzione di ulteriori opere ed è stato avviato il procedimento sanzionatorio. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma emerge che la controversia riguarda l’inibizione degli effetti della SCIA alternativa al permesso di costruire relativa all’installazione di un ascensore in un’area asseritamente cortilizia.
Norme richiamate
art. 23 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della SCIA alternativa al permesso di costruire oggetto del procedimento inibitorio.
art. 35 d.P.R. 380/2001
È richiamato dall’amministrazione quale disposizione che avrebbe previsto le violazioni poste a fondamento dell’annullamento della SCIA.
l. 241/1990
È richiamata quale base normativa del procedimento di annullamento in autotutela.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale applicabile alla domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda l’inibizione degli effetti di una SCIA alternativa al permesso di costruire e le esigenze prospettate possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del merito, il giudice amministrativo può fissare rapidamente l’udienza pubblica senza concedere una misura cautelare sospensiva autonoma.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare interinale idonea a evitare, secondo la valutazione del giudice, che la durata del processo pregiudichi in modo irreparabile la posizione dedotta.
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