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Sentenza

Sentenza n. 4011/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del diniego di istanza di emersione dal lavoro subordinato adottato dallo sportello unico per l’immigrazione di -OMISSIS- in data 5 aprile 2022.

Giustizia amministrativa202202802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di istanza di emersione dal lavoro subordinato per insufficienza del reddito del datore di lavoro e errato inquadramento del lavoratore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in relazione a una domanda di emersione da lavoro irregolare. L’Amministrazione ha fondato il diniego su due ragioni: il mancato possesso, da parte del datore di lavoro autonomo, del reddito minimo richiesto dalla normativa e l’indicazione di un errato livello di inquadramento del lavoratore. Con riferimento alla prima ragione, i ricorrenti hanno sostenuto che dovessero applicarsi le FAQ dell’Amministrazione, secondo cui, per determinare il reddito complessivo del datore di lavoro autonomo, si sarebbero dovuti considerare anche i redditi esenti e, comunque, la redditività dell’attività economica svolta. Il ricorrente ha tuttavia riconosciuto di aver dichiarato un reddito di 13.000 euro e non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare redditi esenti di importo tale da superare la soglia legale. È stata inoltre contestata la correttezza dell’errato inquadramento del lavoratore, ma tale censura non è stata esaminata nel merito perché ritenuta non decisiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al requisito reddituale, rilevando che i ricorrenti non avevano fornito la prova documentale di redditi esenti sufficienti a superare il limite previsto dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Il Collegio ha inoltre escluso che potesse attribuirsi rilievo autonomo al concetto indeterminato di “redditività” dell’attività economica. Poiché il reddito dichiarato dal datore di lavoro era di 13.000 euro, inferiore alla soglia legale, il diniego risultava legittimo. L’esame della censura relativa all’errato inquadramento del lavoratore è stato ritenuto superfluo: anche nell’ipotesi di suo accoglimento, il diniego sarebbe rimasto legittimo in ragione dell’insufficienza del reddito. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    La disposizione è stata applicata nel senso che il possesso del reddito minimo richiesto per l’emersione costituisce un requisito necessario; il reddito dichiarato di 13.000 euro, non integrato da prova di redditi esenti sufficienti, non consente di superare la soglia legale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali, ai fini dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, il mancato possesso del reddito minimo richiesto dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020 è autonomamente sufficiente a legittimare il diniego dell’istanza.
  • Chi deduce che nel calcolo del reddito rilevino anche redditi esenti deve fornire la prova documentale del loro effettivo ammontare e della loro idoneità a superare la soglia legale.
  • Un generico riferimento alla “redditività” dell’attività economica non è sufficiente a dimostrare il possesso del requisito reddituale quando la normativa richiede una soglia quantitativa determinata.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, è sufficiente la legittimità di una sola di esse per sostenere il diniego; le censure relative alle ulteriori ragioni possono essere dichiarate superflue.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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