Sentenza n. 8892/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione, prot. -OMISSIS-, recante rigetto dell'istanza di differimento della partecipazione al 185° corso per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di differimento della partecipazione al 185° corso per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, convocato presso una Scuola di Formazione per iniziare il corso il 29 maggio 2025, aveva tempestivamente comunicato all’Amministrazione l’impossibilità di presentarsi a causa di un grave incidente stradale occorso il 1° maggio 2025, dal quale era derivata una frattura diafisaria dell’omero destro trattata con fissatore esterno. Alla comunicazione del 16 maggio 2025 aveva allegato certificazione medica e aveva successivamente trasmesso, il 4 giugno e il 14 luglio 2025, ulteriori aggiornamenti attestanti la necessità di proseguire le cure, il mantenimento del fissatore esterno, il programma di derigidificazione e la prosecuzione della magnetoterapia. L’Amministrazione aveva respinto la richiesta di differimento ritenendo che l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 443/1992 consentisse il differimento al corso successivo soltanto agli allievi già frequentanti assenti per infermità dipendente da causa di servizio. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 443/1992, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e sproporzionalità; violazione dell’art. 16, comma 2, del bando e del punto 11 dell’avviso di convocazione, contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione dei principi di buona fede e correttezza; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio; violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., del legittimo affidamento e del diritto al lavoro, nonché contraddittorietà e sviamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il diniego e gli atti impugnati. In via preliminare ha escluso la necessità di notificare il ricorso a controinteressati, poiché la domanda era diretta alla riammissione del ricorrente, anche in soprannumero, al primo corso utile successivo alla cessazione dell’impedimento, senza lesione di posizioni individuali di altri partecipanti. Nel merito, il Collegio ha interpretato l’art. 102, comma 2, d.lgs. n. 443/1992 e l’art. 16, comma 2, del bando nel senso che la mancata presentazione presso l’istituto di assegnazione determina la decadenza solo in assenza di un giustificato motivo; ne consegue che un impedimento legittimo, comprovato e non imputabile, quale una grave infermità, esclude la decadenza. Tale conclusione è confermata dalla disciplina secondo cui anche l’infermità contratta durante il corso impedisce la dimissione dal corso. Poiché il ricorrente aveva tempestivamente documentato la propria condizione clinica, l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare l’effetto scriminante e conservativo dell’infermità, anziché respingere l’istanza sulla base della limitata interpretazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 443/1992. L’annullamento è disposto fatti salvi i successivi provvedimenti e le valutazioni dell’Amministrazione sui segmenti procedimentali successivi, anche ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 443/1992. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 443/1992
La disposizione non può essere interpretata nel senso di limitare il differimento del corso ai soli allievi già frequentanti assenti per infermità dipendente da causa di servizio, quando venga in rilievo un impedimento sanitario legittimo, comprovato e non imputabile che impedisca la presentazione iniziale.
art. 102, comma 2, d.lgs. n. 443/1992
La mancata presentazione presso l’istituto di assegnazione comporta la decadenza dalla nomina soltanto in mancanza di un giustificato motivo; un’infermità grave e documentata costituisce giustificato motivo di impedimento.
art. 7, lett. d), d.lgs. n. 443/1992
La previsione secondo cui l’infermità contratta durante il corso impedisce la dimissione dal corso conferma, sul piano sistematico, la rilevanza dell’infermità quale impedimento non imputabile.
art. 16, comma 2, P.D.G. 6 marzo 2024
La clausola del bando, riproduttiva della disciplina normativa, esclude la decadenza dalla nomina quando la mancata presentazione sia giustificata da un impedimento legittimo, comprovato e non imputabile.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve considerare e motivare adeguatamente gli elementi sanitari documentati e la loro incidenza sulla possibilità di partecipare al corso.
art. 6 d.lgs. n. 443/1992
Restano salve le successive valutazioni e determinazioni dell’Amministrazione relative ai segmenti procedimentali successivi all’annullamento.
Massime di principio
- La mancata presentazione di un candidato convocato a un corso di formazione della Polizia penitenziaria non determina la decadenza dalla nomina quando sia dovuta a un impedimento legittimo, comprovato e non imputabile, quale una grave infermità tempestivamente comunicata e documentata.
- La disciplina che consente il differimento della frequenza per infermità degli allievi già frequentanti non può essere interpretata come esclusione di ogni tutela per il candidato che, per una patologia grave e documentata, non sia in grado di presentarsi all’inizio del corso.
- Quando l’infermità impedisce la partecipazione al corso, l’Amministrazione deve valutare gli effetti conservativi dell’impedimento e consentire, ricorrendone i presupposti, la partecipazione al primo corso utile successivo alla cessazione dello stato di infermità, anche in soprannumero; il diniego fondato sulla sola assenza iniziale è illegittimo.
- La tempestiva trasmissione di certificazione medica idonea a dimostrare l’impedimento impone all’Amministrazione una valutazione concreta della situazione sanitaria e non consente una decisione basata su un’interpretazione astratta e restrittiva della disciplina di settore.
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