Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 8/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. prot. -OMISSIS- emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, notificato al ricorrente il 06.11.2025, di diniego alla richiesta di trasferimento definitivo, dal reparto di appartenenza alla Legione Carabinieri Campania, per l'impiego presso reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Benevento, avanzata dal predetto ai sensi dell'art. 398 R.G.A., - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.06.2025, contenente il preavviso di diniego ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 alla predetta istanza, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri; - ove e per quanto necessario, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., del mancato riscontro (alla data del 05.01.2026) all'istanza di accesso agli atti avanzata dal Vice Brigadiere -OMISSIS- in data 06.11.2025, nonostante l'avvenuto pagamento degli oneri per estrazione delle copie richieste, comunicati nel provvedimento di accoglimento del 18.12.2025 e versati il 22.12.2025; -di ogni atto ad essi preordinato, consequenziale e/o comunque collegato, ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di trasferimento definitivo presso reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Benevento, con preavviso di diniego e mancato riscontro a un'istanza di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento definitivo, il precedente preavviso di diniego e, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 33, commi 3 e 5, della l. n. 104/1992, lamentando che l'Amministrazione non si sarebbe pronunciata neppure sulla richiesta di trasferimento formulata in via subordinata. L'Amministrazione ha sostenuto che il ricorrente usufruisse dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992, ma tale circostanza non è stata documentata in giudizio ed è stata contestata dai difensori del ricorrente. Il testo non espone gli ulteriori motivi di ricorso né specifiche censure relative all'accesso oltre al mancato riscontro.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ravvisando il fumus boni iuris, almeno limitatamente al profilo dedotto con il secondo motivo. In particolare, l'assenza di documentazione a sostegno della circostanza rappresentata dall'Amministrazione e la sua contestazione in udienza hanno evidenziato un difetto istruttorio e motivazionale nella valutazione della posizione del ricorrente rispetto all'art. 33, commi 3 e 5, della l. n. 104/1992 e alla domanda subordinata di trasferimento. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare la posizione su tale specifico profilo. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 27 maggio 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 398 R.G.A.

    La richiesta di trasferimento definitivo è stata presentata dal militare ai sensi di tale disposizione regolamentare; l'ordinanza non ne precisa il contenuto interpretativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva quale base normativa del preavviso di diniego adottato dall'Amministrazione.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato per la contestazione del mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992

    Il giudice ha ritenuto sussistente il fumus del difetto istruttorio e motivazionale in relazione alla mancata considerazione della richiesta subordinata di trasferimento e alla verifica della posizione del ricorrente rispetto ai benefici previsti dalla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione decide su una domanda di trasferimento connessa all'invocazione dei benefici previsti dall'art. 33 della l. n. 104/1992, deve istruire e motivare anche la richiesta subordinata eventualmente formulata dall'interessato; la sua omissione può integrare un difetto istruttorio e motivazionale rilevante in sede cautelare.
  • La mera allegazione difensiva dell'Amministrazione circa la fruizione, da parte dell'interessato, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 non è sufficiente, ai fini della valutazione giudiziale, se non è supportata dalla relativa documentazione quando tale circostanza è contestata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.