Cassazione Penale, Sentenza n. 39322/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione del Collegio della Corte di appello per presunta indebita manifestazione del convincimento da parte dei giudici, a seguito di pronunce cautelari (rifiuto di sostituzione della misura cautelare e richiamo al provvedimento del Tribunale del riesame). Il ricorrente deduce violazione degli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere il Collegio anticipato valutazioni sul merito (anche sulla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) rilevanti ai fini dell'appello e invoca principi di giurisprudenza costituzionale (ordinanza Corte Cost. 181/2004 e sentenza n. 66/1997) che impongono astensione del giudice che abbia espresso valutazioni di merito pregiudicanti per fasi successive del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'esercizio, da parte del giudice investito del merito, di funzioni cautelari nella stessa fase processuale non costituisce di per sé causa di ricusazione. Il Collegio aveva pronunciato valutazioni limitate ai presupposti della misura cautelare (gravi indizi e esigenze cautelari) e non aveva anticipato ingiustificatamente il giudizio di merito; pertanto non è configurabile l'incompatibilità invocata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la competenza cautelare è accessoria e connessa alla cognizione di merito (art. 279 e correlati) e che la ricusazione non può essere usata per ottenere la rimozione del giudice legittimamente investito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata come causa di ricusazione per indebita manifestazione del convincimento; la Corte ha interpretato che essa opera solo se vi è un'effettiva e ingiustificata anticipazione di valutazioni di merito che superi l'ambito necessario all'atto cautelare.
art. 38 cod. proc. pen.
Richiamato come norma collegata alla disciplina della ricusazione; la Corte conferma limitazioni all'uso della ricusazione per atti compiuti nella stessa fase processuale.
art. 279 cod. proc. pen.
Richiamato per il dovere del giudice procedente di adeguare il regime cautelare alla situazione concreta e per affermare la connessione tra potere cautelare e cognizione di merito.
art. 299 cod. proc. pen.
Citato come norma che disciplina l'adeguamento della misura cautelare alla situazione concreta dell'indagato/imputato, parte del quadro che legittima le decisioni cautelari del giudice del merito.
art. 34 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di incompatibilità: la Corte ha sostenuto che l'esercizio della competenza cautelare accessoria non determina incompatibilità di cui all'art. 34.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale riguardante il reato per cui il ricorrente è stato condannato; citata nel contesto delle questioni di merito che erano oggetto dell'appello.
art. 81 cod. pen.
Richiamato solo come riferimento alla sentenza di primo grado (concorso di reati); non oggetto di interpretazione specifica nella decisione sulla ricusazione.
Ordinanza Corte Cost. 181/2004 e sentenza Corte Cost. n. 66/1997
Giurisprudenza costituzionale invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di astensione quando il giudice abbia espresso valutazioni di merito pregiudicanti; la Corte di Cassazione ha ritenuto tali principi non applicabili rigidamente alla ipotesi di esercizio di funzioni cautelari nella stessa fase di merito.
Giurisprudenza di questa Corte (es. Sez. 6, n. 42975/2003; Sez. 6, n. 16453/2015)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a conferma del principio che non è ammissibile ricusare giudici per atti legittimamente compiuti nella stessa fase processuale, onde evitare la frammentazione del processo per effetto di istanze incidentali ripetute.
Massime di principio
- La ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. richiede un'effettiva e ingiustificata anticipazione del giudizio di merito: mere argomentazioni cautelari non sono sufficienti.
- L'esercizio delle funzioni cautelari da parte del giudice del merito nella stessa fase processuale è generalmente compatibile con la permanenza del medesimo giudice: la competenza cautelare è accessoria e connessa alla cognizione di merito.
- Per essere fondata, la denuncia di indebita manifestazione del convincimento deve dimostrare che le valutazioni del giudice sono andate oltre quanto necessario per la decisione incidentale e hanno inciso in modo pregiudizievole e ingiustificato sulla 'res iudicanda'.
- Non è ammesso usare la ricusazione come strumento per rimuovere sistematicamente il giudice investito attraverso reiterate istanze incidentali: ciò determinerebbe frammentazione e inefficienza processuale.
- Se il giudice cautelare si esprime anche su questioni di qualificazione giuridica o sul punto centrale dell'accusa in modo non necessario alla decisione cautelare, tale comportamento può integrare motivo valido di ricusazione; la valutazione è però rigorosa e richiede prova della pregiudizialità.
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