Sentenza n. 11760/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di riconoscimento accademico presentata dal ricorrente in data 20.04.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, presentata il 20 aprile 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendogli l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il TAR ha verificato la presentazione della domanda, il decorso dei termini e l’assenza di una pronuncia amministrativa o di richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro i successivi 90 giorni. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni
La scadenza del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e in assenza di provvedimento espresso, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il termine massimo indicato dal TAR è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio consente al giudice di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato, con possibile nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- L’accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento comporta l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza anticipare necessariamente il contenuto della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza che ordina di provvedere, il giudice può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello attribuito all’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali estere, l’amministrazione deve conformare la valutazione ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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