Sentenza n. 1587/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento (A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento in data 31 marzo 2025, comunicato alla ricorrente in pari data, con il quale Italgas ha disposto, per un periodo di 12 mesi, la sospensione della qualifica di cui è titolare Fiorentini nelle categorie merceologiche (a) GM BB08AA15 - GRUPPI RIDUZIONE FINALE E IMPIANTI DI RIDUZIONE INTERMEDIA; (b) GM BB08AD11 - MISURATORI PORTATA CON METODO ULTRASONICO E SISTEMI MASSICI; (c) GM BB08AD18 - SMART METER GAS; (d) GM BB04AG04 - IMPIANTI DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA - CABINE REMI - REVERSE FLOW; (e) GM BB08AH25 - DENSIMETRI/REGISTRATORI/DATA LOGGER PER MISURA FISCALE GAS; - della mail in data 21 maggio 2025 a firma del dott. Salvatore Boccuto, Responsabile Vendor Management & Sustainability di Italgas con la quale è stata comunicata a Fiorentini l’“impossibilità di procedere con ulteriore istruttoria di rinnovo” della qualifica per il gruppo merceologico BB08AD07 CONTATORI GAS A TURBINA E PISTONI ROTANTI che scadrà in data 14 giugno 2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi incluse: (a) la nota di Italgas in data 10 febbraio 2025 recante la comunicazione di inizio del procedimento di sospensione; (b) la nota in data 3 marzo 2025 con la quale Italgas, rispondendo alla prima memoria partecipativa prodotta da Fiorentini in data 21 febbraio 2025, ha trasmesso alla ricorrente la relazione scientifica in data 8 gennaio 2025, recante la “valutazione sperimentale dello stato di operatività di misuratori fiscali di portata di gas in relazione ai profili di consumo di corrente”. (B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pietro Fiorentini S.p.a. il 27 ottobre 2025: 1) degli atti di tutte le procedure di gara indette da ITG Reti in base al sistema di qualificazione gestito da Italgas per le seguenti categorie merceologiche: (a) GM BB08AA15 - GRUPPI RIDUZIONE FINALE E IMPIANTI DI RIDUZIONE INTERMEDIA; (b) GM BB08AD11 - MISURATORI PORTATA CON METODO ULTRASONICO E SISTEMI MASSICI; (c) GM BB08AD18 - SMART METER GAS; (d) GM BB04AG04 - IMPIANTI DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA-CABINE REMI – REVERSE FLOW; (e) GM BB08AH25 - DENSIMETRI/REGISTRATORI/DATA LOGGER PER MISURA FISCALE GAS; (f) BB08AD07 CONTATORI GAS A TURBINA E PISTONI ROTANTI a cui Fiorentini non è stata invitata siccome illegittimamente sospesa da tale sistema di qualificazione in base ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, ivi inclusi gli atti delle seguenti procedure di gara di cui Fiorentini ha avuto recentemente notizia consultando la banca dati dei contratti pubblici: (i) la gara identificata dal CIG B83A9DF89E per l’assemblaggio e fornitura di contatori Nimbus calibro G4/G6 di valore complessivo pari ad Euro 196.300.292,00 ; (ii) la gara identificata dal CIG B8A24A5596 per la fornitura di contatori elettrici di tipo G4 di valore complessivo pari ad Euro 9.042.000,00 ; (iii) la gara, suddivisa in tre lotti, identificata dai seguenti CIG B89C92EAE9, B89C92FBBC e B89C930C8F per la fornitura di apparecchi GRID (quanto al Lotto 1 di valore pari ad Euro 4.125.000,00), IRID (quanto al Lotto 2 di valore pari ad Euro 15.450.000,00) e GRFD (quanto al Lotto 3 di valore pari ad Euro 39.850.000,00 (doc. 56); le gare “IPRM Area Nord Ovest” e “per sostituzione IRI e GRF fuori standard” di cui Fiorentini ha avuto notizia in data odierna con la nota del 23 ottobre 2025 recante il riscontro di Italgas all’istanza di accesso presentata da Fiorentini il precedente 24 settembre 2025; 2) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti impugnati con ricorso introduttivo e segnatamente: il provvedimento in data 31 marzo 2025, comunicato a Fiorentini in pari data, con il quale Italgas ha disposto la sospensione, per un periodo di 12 mesi, della qualifica di cui è titolare Fiorentini nelle categorie merceologiche (a) GM BB08AA15 - GRUPPI RIDUZIONE FINALEE IMPIANTI DI RIDUZIONE INTERMEDIA; (b) GM BB08AD11 - MISURATORI PORTATA CON METODO ULTRASONICO E SISTEMI MASSICI; (c) GM BB08AD18 - SMART METER GAS; (d) GM BB04AG04 - IMPIANTI DI PRELIEVO RIDUZIONE E MISURA - CABINE REMI – REVERSE FLOW; (e) GM BB08AH25 - DENSIMETRI/REGISTRATORI/DATA LOGGER PER MISURA FISCALE GAS; la mail datata 21 maggio 2025 a firma del dott. Salvatore Boccuto, Responsabile Vendor Management & Sustainability di Italgas con la quale è stata comunicata a Fiorentini l’“impossibilità di procedere con ulteriore istruttoria di rinnovo” della qualifica per il gruppo merceologico BB08AD07 CONTATORI GAS A TURBINA E PISTONI ROTANTI scaduta in data 14 giugno 2025; - la nota di Italgas datata 10 febbraio 2025 recante la comunicazione di inizio del procedimento di sospensione; - la nota datata 3 marzo 2025 con la quale Italgas, rispondendo alla prima memoria partecipativa prodotta da Fiorentini in data 21 febbraio 2025, ha trasmesso alla ricorrente la relazione scientifica dell’8 gennaio 2025 a firma del prof. Luca Marmo e dell’ing. Fausto Franchini, recante la “valutazione sperimentale dello stato di operatività di misuratori fiscali di portata di gas in relazione ai profili di consumo di corrente”, pure impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per dodici mesi della qualifica nella Vendor List Italgas per varie categorie merceologiche, diniego di rinnovo della qualifica per una ulteriore categoria e conseguenti esclusioni dalle procedure di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sospensione dalla Vendor List, disposta ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Albo Fornitori di Italgas per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, gravi inadempienze contrattuali e valutazioni negative sulle prestazioni, nonché il diniego di rinnovo della qualifica per la categoria BB08AD07. Ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 3 e dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dell’art. 12 del Regolamento Italgas, oltre a difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, contraddittorietà, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità e sviamento. Secondo la ricorrente, le contestazioni relative al malfunzionamento dei contatori erano state superate dalla transazione del 9 novembre 2021; mancavano una risoluzione contrattuale per inadempimento, una condanna al risarcimento o sanzioni comparabili; erano state adottate misure di self-cleaning; i fatti erano ormai privi di rilevanza temporale; la sospensione era stata estesa irragionevolmente a categorie merceologiche diverse da quella degli smart meter; il diniego di rinnovo era stato adottato senza preavviso di rigetto; infine, i provvedimenti sarebbero stati diretti a favorire l’ingresso di Italgas nel mercato degli smart meter con un proprio prodotto. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli atti delle procedure di gara alle quali non era stata invitata in conseguenza della sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha preliminarmente negato il rinvio dell’udienza, ritenendo che il differimento sia ammesso solo in casi eccezionali, non ravvisabili nel fatto che alcune gare fossero state medio tempore aggiudicate. Ha ritenuto non necessario esaminare le eccezioni di rito e la richiesta di verificazione, poiché la documentazione era sufficiente e il ricorso era infondato nel merito. Quanto al primo motivo, ha affermato che nei settori speciali gli enti possono, mediante proprie regole pubblicate, individuare le condotte rilevanti come grave illecito professionale, purché nel rispetto dei criteri dell’art. 98 del d.lgs. 36/2023. La disciplina dell’art. 98 non impone necessariamente una risoluzione unilaterale o una condanna giudiziale: anche una transazione può costituire elemento probatorio del grave illecito, quando documenti precedenti inadempimenti e obblighi di sostituzione o ritiro rimasti ineseguiti. La transazione del 2021 non aveva precluso ogni successiva valutazione, poiché aveva creato autonome obbligazioni e i contatori sostitutivi avevano continuato a presentare malfunzionamenti; Italgas aveva documentato il numero molto elevato di apparecchi rimossi o da rimuovere e i ripetuti solleciti rimasti senza adeguata risposta. La stazione appaltante disponeva inoltre di discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità professionale, soggetta a sindacato giurisdizionale estrinseco, limitato a travisamenti, macroscopici vizi motivazionali o manifesta irragionevolezza. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto legittima l’estensione della sospensione all’intera categoria o matrice merceologica e il diniego di rinnovo della qualifica BB08AD07, in quanto ricadente nel medesimo ambito della misura sospensiva. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo irricevibile la richiesta di rinnovo presentata mentre era pendente il procedimento di sospensione. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato e inammissibile per genericità: non era stato provato il nesso tra la sospensione e il presunto piano industriale di Italgas. I motivi aggiunti sono stati respinti perché consequenziali alla legittima sospensione e alle conseguenti esclusioni dalle gare. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)
Il rinvio non costituisce un diritto delle parti, salvo i casi tassativi collegati ai termini a difesa; fuori da tali ipotesi è ammesso solo per situazioni eccezionali idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa.
art. 168 d.lgs. 36/2023
Disciplina, insieme all’art. 169, i sistemi di qualificazione e le procedure regolamentate nei settori speciali.
art. 169, comma 1, d.lgs. 36/2023
Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98, stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.
Nei settori speciali le imprese pubbliche possono tipizzare preventivamente, mediante regole accessibili agli operatori, le condotte costituenti grave illecito professionale, ma devono rispettare i criteri, i mezzi di prova e i parametri di gravità dell’art. 98.
art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023
Rileva quale disposizione cui l’art. 169 collega le cause di esclusione per grave illecito professionale nei sistemi di qualificazione dei settori speciali.
art. 96 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell’illecito professionale e alle misure di self-cleaning, ma il rigetto si fonda sulla sufficienza degli elementi documentali e sulla valutazione discrezionale dell’affidabilità.
art. 98, commi 3, 4, 6 e 7, d.lgs. 36/2023
La condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.
La valutazione del grave illecito professionale è delimitata da fattispecie, mezzi di prova e parametri normativi, ma non richiede necessariamente una risoluzione unilaterale o una condanna giudiziale: una transazione può documentare il fatto storico dell’inadempimento e costituire prova comparabile, purché la valutazione sia motivata e riferita a fatti idonei a incidere sull’affidabilità.
art. 10-bis l. 241/1990
Il TAR ha escluso la necessità del preavviso di rigetto rispetto alla richiesta di rinnovo presentata durante la pendenza del procedimento di sospensione, ritenendo la richiesta irricevibile in tale situazione.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato perché fondato su contestazioni documentate, sul numero dei contatori malfunzionanti, sui reiterati solleciti e sulle condotte omissive della fornitrice.
art. 1965 c.c.
Il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
La transazione può essere semplice o novativa; quando crea autonome obbligazioni, le parti restano tenute al loro esatto adempimento e l’accordo non impedisce di valutare successive inadempienze ai fini dell’affidabilità professionale.
art. 12 del Regolamento Albo Fornitori di Italgas
Incorre in motivo di Sospensione o Revoca dalla Vendor List, il Fornitore che si trovi, a titolo esemplificativo, in una qualsiasi delle seguenti situazioni: c) abbia commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; j) in caso di gravi inadempienze contrattuali; n) in caso di valutazioni negative sulle prestazioni a seguito di ordini/contratti ricevuti.
La disposizione tipizza, nel sistema di qualificazione, condotte che possono giustificare sospensione o revoca; la sospensione di durata pari o superiore a dodici mesi comporta la decadenza della qualifica.
Massime di principio
- Nei settori speciali, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi possono disciplinare preventivamente, mediante regole pubblicate e accessibili, le condotte rilevanti come grave illecito professionale nei sistemi di qualificazione, purché rispettino i criteri, i mezzi di prova e i parametri di gravità stabiliti dall’art. 98 del d.lgs. 36/2023.
- La nozione di grave illecito professionale non richiede necessariamente una risoluzione unilaterale del contratto o una condanna giudiziale al risarcimento: anche una transazione o uno scioglimento consensuale può costituire mezzo di prova adeguato quando documenti precedenti inadempimenti dell’operatore e il fatto storico che ha condotto alla definizione negoziale della controversia.
- La transazione che crea autonome obbligazioni di ritiro, sostituzione o fornitura non preclude la successiva valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore, qualora emergano ulteriori inadempimenti relativi alle obbligazioni transattive o il ripetersi dei difetti delle forniture.
- La valutazione dell’affidabilità professionale e della gravità dell’illecito è espressione di discrezionalità della stazione appaltante; il sindacato giurisdizionale è estrinseco e riguarda l’eventuale travisamento dei fatti, il macroscopico difetto di motivazione o la manifesta irragionevolezza della decisione.
- Quando la sospensione è riferita a un’intera categoria o matrice merceologica del sistema di qualificazione, essa può produrre effetti su tutte le qualifiche ricomprese nel medesimo ambito; il diniego di rinnovo di una qualifica appartenente a tale ambito può essere motivato per relationem alla sospensione già disposta.
- Il rinvio dell’udienza nel processo amministrativo, fuori dai casi tassativi connessi ai termini a difesa, è ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali idonee a incidere sulle esigenze fondamentali del diritto di difesa; la sopravvenuta aggiudicazione di alcune gare non impone di per sé il differimento.
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