Cassazione Civile, Ordinanza n. 12508/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una socia di maggioranza, di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio le imputava pro quota un utile extracontabile ritenuto conseguito, nell'anno d'imposta 2009, da una società a ristretta base partecipativa operante nel settore della gestione di discoteche e sale da ballo, sulla base di occultamento di ricavi e indebita deduzione di costi. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, in appello dell'Ufficio, ha invece riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento nei confronti della socia. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla sospensione necessaria/facoltativa del processo, assumendo che il giudizio sul socio dovesse essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sull'accertamento della società; 2) violazione delle norme sostanziali e del riparto dell'onere della prova, sostenendo che non potesse operare nei suoi confronti la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in mancanza di un definitivo accertamento del maggior reddito sociale e che l'Ufficio le avesse illegittimamente addossato oneri probatori ulteriori; 3) violazione del divieto di ultrapetizione e dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, deducendo che la CTR avesse valorizzato elementi non ricompresi nella motivazione dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti ma emergenti da scritti difensivi dell'Ufficio e dall'accertamento societario.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che tra il giudizio relativo all'accertamento sociale e quello relativo al socio non sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; al più può operare una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., rimessa alla discrezionalità del giudice e richiedente apposita istanza di parte, non dedotta nel caso concreto. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, ribadendo che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento del maggior reddito occultato in capo alla società legittima la presunzione semplice di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che può vincere la presunzione dimostrando l'inesistenza del maggior reddito, la mancata distribuzione, la destinazione diversa delle somme o la propria estraneità alla gestione; non è invece sufficiente allegare la mancanza di un accertamento definitivo nei confronti della società. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, per non avere la ricorrente indicato in modo puntuale gli atti processuali e il contenuto rilevante dell'avviso e degli scritti difensivi asseritamente valorizzati in violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non opera nel rapporto tra giudizio sul socio e giudizio sull'accertamento della società, poiché i due procedimenti sono autonomi e manca un obbligo processuale di attendere il giudicato della causa pregiudicante.
art. 337, comma 2, c.p.c.
In presenza di una sentenza non definitiva nel giudizio pregiudicante, la sospensione del giudizio sul socio è solo facoltativa e rimessa alla discrezionalità del giudice, su istanza di parte.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
L'eventuale conflitto tra giudicati sopravvenuto va risolto secondo le regole proprie del conflitto tra decisioni dipendenti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. come parametro di censura per asserito travisamento del contenuto della precedente decisione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. come parametro di censura per asserito travisamento del contenuto della precedente decisione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Legittima, nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento induttivo del maggior reddito e la presunzione semplice di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 2697 c.c.
Il socio può vincere la presunzione solo fornendo prova contraria idonea; non basta allegare genericamente l'assenza di un accertamento definitivo in capo alla società.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
La norma sul riparto dell'onere probatorio nel processo tributario non altera l'assetto già desumibile dalla disciplina sostanziale e dalla giurisprudenza sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione richiede una puntuale indicazione dei fatti e degli elementi asseritamente introdotti oltre la domanda o oltre la motivazione dell'atto impugnato.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve specificare gli atti e i documenti su cui ogni motivo si fonda, con indicazione del loro contenuto rilevante; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, il giudizio sul socio e quello sulla società sono autonomi; la pendenza o la successiva definizione del giudizio relativo alla società non impone la sospensione necessaria del giudizio sul socio, potendo al più valutarsi una sospensione facoltativa.
- L'accertamento di un maggior reddito occultato in capo a una società a ristretta base partecipativa consente la presunzione semplice di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci; la presunzione opera anche se il socio non è legato da rapporti di parentela con gli altri soci e anche quando il maggior reddito derivi da costi indebitamente dedotti oltre che da ricavi non contabilizzati.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è superabile con prova contraria, anche presuntiva, ma il socio deve dimostrare in concreto l'inesistenza del maggior reddito, la mancata distribuzione, la diversa destinazione delle somme o la propria estraneità alla gestione sociale; non è sufficiente contestare in modo generico la mancanza di un accertamento definitivo verso la società.
- In cassazione, la censura di ultrapetizione o di motivazione dell'atto impositivo richiede una specifica indicazione degli atti processuali e dei contenuti rilevanti su cui si fonda; allegazioni generiche sono inammissibili per difetto di specificità.
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