Sentenza n. 1795/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 240/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 18 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 240/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020-2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, ha domandato l’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: essa era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava il TAR adito, il provvedimento da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio e conteneva soltanto la delega a difendere nel giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docente. È stata inoltre esaminata la questione dell’assenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio, ritenendosi non necessaria l’adozione dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l’assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. L’eccezione riconosciuta per la procura generica apposta in calce o a margine del ricorso non è stata estesa alla procura redatta su foglio cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: il collegamento telematico dei documenti non garantisce né la consapevolezza del mandante circa lo specifico atto cui si riferisce il mandato né l’anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e ha escluso la sanabilità del vizio mediante gli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non avrebbe innovato il quadro normativo, ma confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, rispetto ai quali la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura che abilita il difensore a sottoscrivere il ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’avviso alle parti sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando essa emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece necessario quando il difensore non presenzi all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare telematicamente congiunta la procura separata all’atto, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia né dimostra, da sola, la sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di sanare la mancanza originaria della procura speciale quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare l’originaria inesistenza o inidoneità della procura speciale richiesta per l’ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, ma il merito della pretesa non è stato esaminato per l’inammissibilità processuale.
art. 22 c.p.a.
È richiamato quale disposizione che, insieme all’art. 23 c.p.a., fonda la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
È richiamato quale disposizione che, insieme all’art. 22 c.p.a., fonda la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 24 Cost.
È richiamato in relazione alla funzione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di assicurare il diritto di difesa e il contraddittorio.
art. 83, comma 3, c.p.c.
È richiamato per escludere che l’allegazione telematica di una copia informatica della procura cartacea integri automaticamente una procura speciale apposta in calce al ricorso amministrativo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia; una delega generica al difensore per una determinata materia non è sufficiente quando è redatta su documento separato dal ricorso.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non può essere considerata automaticamente una procura apposta in calce al ricorso: il collegamento telematico dei documenti non supplisce alla genericità della procura né dimostra che essa fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso; la sua mancanza o inidoneità originaria, quando costituisce requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante la disciplina generale della regolarizzazione della procura.
- L’errore scusabile non è concedibile per rimediare a una procura processuale irregolare quando la pronuncia giurisprudenziale successiva abbia confermato un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare, in presenza di orientamenti alternativi, la soluzione processualmente più prudente.
- L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d’ufficio non è necessario quando il difensore non partecipa all’udienza o alla camera di consiglio, poiché l’assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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