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Sentenza

Sentenza n. 14810/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento - del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. del 27 novembre 2025, prot. GSEWEB/P20250992117, notificato a mezzo PEC in data 28/11/2025 recante “272968 - Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 272968, di potenza pari a 984,185 kW, sito in via Battistella, snc, nel Comune di Ferrara (FE). Soggetto Responsabile: RE.CO. S.r.l.”, con cui il GSE ha disposto la riclassificazione dell’impianto da “integrato architettonicamente” a “non integrato architettonicamente” e la conseguente riduzione della tariffa incentivante da 0,422 €/kWh a 0,346 €/kWh, con obbligo di effettuare i relativi conguagli; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e in particolare: - della comunicazione del 20 giugno 2025, prot. GSEWEB/P20250432658, con cui il GSE ha comunicato le risultanze emerse dall’attività di controllo eseguita in data 5 giugno 2024; della lettera del 28 maggio 2024, prot. GSEWEB/P20240419506, con cui il GSE ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica relativo all’impianto in oggetto

Giustizia amministrativa202601407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di riclassificazione dell’impianto fotovoltaico da integrato architettonicamente a non integrato architettonicamente, con riduzione della tariffa incentivante e obbligo di conguaglio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un sopralluogo, ha riclassificato un impianto fotovoltaico costituito da pensiline da impianto integrato architettonicamente a impianto non integrato, riducendo la tariffa da 0,422 a 0,346 euro/kWh. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione del D.M. 19 febbraio 2007 e della Guida GSE, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione: secondo la ricorrente, le strutture erano destinate ab origine a funzione di parcheggio, anche se il progetto industriale collegato era venuto meno per ragioni economiche, e l’incentivo avrebbe dovuto remunerare la conformazione costruttiva dell’impianto, non l’effettivo uso dell’area. Il secondo motivo denunciava violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che la riduzione fosse sproporzionata rispetto alla permanenza della funzione di produzione energetica. Il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, lesione del legittimo affidamento ed esercizio tardivo dell’autotutela, considerato il tempo trascorso dall’ammissione agli incentivi e il precedente trasferimento dell’impianto accettato dal GSE.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretto l’accertamento svolto dal GSE: il sopralluogo aveva evidenziato mere strutture metalliche astrattamente idonee a coprire veicoli, collocate però in uno spazio aperto di campagna, privo di parcheggi effettivi, segnaletica, percorsi pedonali e concreta funzione viaria. L’incentivo maggiorato per l’integrazione architettonica non remunera una mera conformazione strutturale astratta, ma l’effettiva integrazione dell’impianto in una struttura avente concreta funzione edilizia, architettonica o viaria. La funzione ombreggiante e la mera previsione originaria del parcheggio sono state ritenute irrilevanti. Il secondo motivo è stato respinto perché i requisiti per l’accesso a risorse incentivanti limitate devono essere interpretati in modo testuale e rigoroso. La misura è stata ritenuta proporzionata, poiché il GSE ha eliminato soltanto la maggiorazione indebita, mantenendo il rapporto incentivante e riducendo la tariffa nella misura del 18%. Quanto al terzo motivo, il TAR ha qualificato l’atto non come decadenza, ma come rideterminazione della tariffa all’interno dello stesso sistema incentivante, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014. Pertanto non erano richiesti, in via generale, i presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990. Il termine di dodici mesi previsto per l’autotutela non era comunque applicabile, anche perché la ricorrente aveva rappresentato una situazione dei luoghi non corrispondente a quella effettiva, con conseguente falsa rappresentazione dei presupposti di accesso alla tariffa maggiorata. Il trasferimento dell’impianto e la relativa accettazione da parte del GSE sono stati ritenuti irrilevanti. La società è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese in favore del GSE; le spese sono state compensate nei confronti dei Ministeri costituiti.

Norme richiamate

  • D.M. 19 febbraio 2007

    Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando l’incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario

    La maggiore tariffa per l’integrazione architettonica presuppone un’effettiva integrazione dei moduli in elementi edilizi, architettonici o di arredo viario, non una mera configurazione strutturale astratta.

  • art. 20, comma 3, D.M. 6 agosto 2010

    La dizione «pensiline» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso.

    Le pensiline rilevanti ai fini della tariffa maggiorata devono essere strutture accessorie effettivamente poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali e funzionalmente collegate a strutture o edifici; sono escluse le strutture isolate in spazi aperti prive di concreta funzione viaria o di servizio.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011

    La disposizione collega i presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990 alle ipotesi di decadenza o rigetto, non alla distinta fattispecie della rideterminazione della tariffa nell’ambito dello stesso sistema incentivante.

  • art. 11, comma 3, D.M. 31 gennaio 2014

    In presenza di violazioni non rilevanti che incidono sulla corretta quantificazione dell’incentivo, il GSE può rideterminare o decurtare la tariffa senza disporre la decadenza dal sistema incentivante.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I presupposti dell’annullamento d’ufficio non si applicano, in generale, alla rideterminazione della tariffa che non travolge l’originario rapporto incentivante; inoltre il termine di dodici mesi non tutela l’affidamento quando il privato abbia determinato una falsa rappresentazione dei fatti rilevanti.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di proporzionalità e ragionevolezza non consentono di derogare ai requisiti normativi tassativi per l’accesso a risorse pubbliche limitate.

Massime di principio

  • La maggiorazione tariffaria prevista per impianti fotovoltaici integrati architettonicamente presuppone non soltanto una conformazione strutturale astrattamente compatibile, ma l’effettiva integrazione dell’impianto in una struttura edilizia, architettonica o viaria concretamente funzionale alla destinazione dichiarata.
  • Le pensiline fotovoltaiche possono beneficiare della tariffa maggiorata solo quando costituiscono strutture accessorie effettivamente poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali e funzionalmente collegate a strutture o edifici; non rientrano nella categoria le strutture isolate collocate in ampi spazi aperti e prive di concreta funzione viaria o di servizio.
  • La riduzione della tariffa incentivante che mantiene l’operatore all’interno dello stesso sistema incentivante e adegua l’importo a quello effettivamente spettante costituisce rideterminazione della tariffa, non decadenza; per tale rideterminazione non sono, in generale, richiesti i presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Nell’accesso a risorse incentivanti limitate, i requisiti per il riconoscimento della tariffa maggiorata devono essere interpretati rigorosamente; la proporzionalità è rispettata quando il gestore elimina soltanto la maggiorazione non spettante, mantenendo l’incentivo ordinario.
  • Il termine di dodici mesi previsto per l’annullamento d’ufficio non tutela l’affidamento del privato quando la tariffa sia stata riconosciuta sulla base di una rappresentazione dei fatti non corrispondente allo stato dei luoghi, tale da indurre l’amministrazione in errore.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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