Ordinanza n. 3179/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. U.0074346 del 10/11/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della nota prot. n. U.0090455 del 25/03/2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n. 54 del 26/03/2026 sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “Luigi Einaudi” di Siracusa, quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; - nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato esterno a un istituto scolastico di Siracusa, in sede difforme da quella indicata nella domanda di partecipazione all'esame di maturità
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato esterno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le note ministeriali relative ai termini e alle modalità di presentazione delle domande e alla formazione delle commissioni dell'esame di maturità, l'ordinanza ministeriale sull'esame di maturità, gli atti applicativi dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il provvedimento di assegnazione personale, nella parte in cui sarebbero stati interpretati o applicati nel senso di consentire l'assegnazione dei candidati privatisti a una sede diversa da quella preferita nella domanda. In sede cautelare è stata dedotta l'illegittimità dell'assegnazione e, in particolare, l'insufficienza della motivazione e la mancata considerazione delle preferenze espresse, alla luce dei criteri previsti dall'art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dalla circolare ministeriale del 10 novembre 2025. Il decreto monocratico che aveva respinto la tutela cautelare è stato sottoposto alla valutazione collegiale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini del riesame. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che né il provvedimento di assegnazione né gli elementi successivamente depositati consentivano di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'Ufficio Scolastico Regionale. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di riesaminare la posizione del candidato applicando i criteri normativi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e quelli indicati dal paragrafo 3 della circolare MIM del 10 novembre 2025, secondo l'interpretazione della giurisprudenza consolidata, e tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato. Il riesame deve essere svolto in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami di Stato. Non è stato disposto l'annullamento definitivo degli atti né assegnata direttamente la sede richiesta. La trattazione del merito è stata fissata per il 23 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata accolta ai soli fini del riesame della posizione del ricorrente.
art. 56 c.p.a.
Riguarda le misure cautelari monocratiche; il precedente decreto monocratico aveva respinto l'istanza ex art. 56 c.p.a.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi rilevanti per l'assegnazione dei candidati esterni, che l'Amministrazione deve applicare nel riesame tenendo conto delle preferenze espresse.
par. 3 circolare MIM 10 novembre 2025, n. 74346
Integra i criteri da considerare nell'assegnazione della sede d'esame e deve essere applicato nel riesame insieme alla disciplina legislativa.
Massime di principio
- Quando l'atto di assegnazione di un candidato esterno a una sede d'esame non consente di ricostruire il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione, sussiste un profilo cautelarmente rilevante di insufficienza motivazionale che giustifica il riesame.
- Nel riesaminare l'assegnazione della sede d'esame di un candidato esterno, l'amministrazione deve applicare i criteri previsti dall'art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017 e dalla disciplina ministeriale attuativa, considerando le preferenze espresse nella domanda.
- La tutela cautelare può essere accordata ai soli fini del riesame, senza annullamento immediato dell'atto e senza attribuzione diretta al ricorrente della sede richiesta, quando occorre consentire all'amministrazione di rinnovare la valutazione secondo criteri normativi e motivazione comprensibile.
- Il riesame cautelare di una posizione relativa all'ammissione o partecipazione a un esame pubblico deve essere effettuato in tempi compatibili con l'effettiva e regolare partecipazione dell'interessato alla prova.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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