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Sentenza

Sentenza n. 1575/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Limone Piemonte n. 180 in data 15.12.2023, pubblicata all'albo pretorio dal 17.1.2024 al 1.2.2024, avente ad oggetto “Piano Esecutivo Convenzionato proponente Società Porta Rossa S.p.a., intervento edificatorio in Loc. Maneggio e Campo Principe in zona 3/TR2/G.2 del P.R.G.C. e schema convenzione con clausole d'impegno. Approvazione”; della determinazione del Comune di Limone Piemonte n. 23 del 18.12.2023, pubblicata all'albo pretorio dal 17.1.2024 al 1.2.2024, avente ad oggetto “Determina a contrarre. Piano Esecutivo Convenzionato, Zona 3/TR2/G.2 del PRGC vigente, località Maneggio e Campo Principe. Schema Convenzione con Clausole d'Impegno”; della determinazione del Comune di Limone Piemonte n. 15 del 14.7.2023, pubblicata all'albo pretorio dal 31.1.2024 al 15.2.2024, avente ad oggetto “Conclusione provvedimento ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”; dell'art. 37.21 delle NdA al PRGC del Comune di Limone Piemonte; della deliberazione del Consiglio del Comune di Limone Piemonte n. 47 del 28.11.2023, avente ad oggetto “Permuta terreno con compensazione, Zona Urbanistica 3/TR2/G.2, Via Del Bric, Localita' Milliborgo - Determinazioni.” della relazione dell'Organo Tecnico ai fini V.A.S. prot. n. 8025 del 23.9.2022;

Giustizia amministrativa202400317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione di approvazione del piano esecutivo convenzionato e dello schema di convenzione, determinazioni comunali relative alla valutazione ambientale strategica e alla contrattazione, nonché atti presupposti urbanistici e ambientali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'approvazione di un piano esecutivo convenzionato per la realizzazione, in località Maneggio e Campo Principe, di tre palazzine residenziali, quattro palazzine turistico-ricettive e una struttura alberghiera, per una volumetria complessiva indicata in 16.251 mc. Hanno dedotto tredici motivi, riguardanti: l'asserita illegittimità della procedura semplificata di riadozione dopo l'annullamento giudiziale del precedente provvedimento di esclusione dalla VAS; il mancato esame di osservazioni già presentate; il difetto del requisito proprietario della società proponente; l'illegittima conclusione della VAS senza attendere il parere della Soprintendenza e con istruttoria insufficiente sui vincoli, sugli impatti sul comprensorio sciistico, sulla viabilità e sulle terre da scavo; il mancato rispetto delle distanze tra pareti finestrate; la sovrapposizione con un precedente piano esecutivo del 2014; l'incompetenza della Giunta rispetto alla cessione di un immobile comunale; il superamento degli indici e dei limiti volumetrici previsti dal PRGC, anche per effetto del recupero di volumetrie esistenti e dell'asservimento di 600 mc; nonché numerose clausole asseritamente illegittime dello schema di convenzione, relative a modifiche del sedime, variazioni del perimetro, opere a scomputo, agibilità, garanzie fideiussorie, cambi di destinazione d'uso, vincoli di destinazione e manutenzione delle parti di uso pubblico.

La decisione

Il TAR ha definito soltanto parzialmente il giudizio. Ha respinto i primi tre motivi, ritenendo legittimo il riavvio del procedimento secondo lo schema dell'art. 21-decies l. 241/1990, con conservazione degli atti non colpiti dall'annullamento e svolgimento della VAS necessaria a rimuovere il vizio accertato nella precedente sentenza. Ha ritenuto sufficiente la nuova pubblicazione del piano e la possibilità di presentare osservazioni; queste ultime costituiscono mero apporto procedimentale e, nel procedimento semplificato previsto per i piani esecutivi convenzionati, non impongono una puntuale controdeduzione. Ha respinto il quarto motivo, poiché dagli atti risultava che la società proponente aveva acquisito la proprietà dei terreni inclusi nel comparto, adempiendo al requisito dei due terzi previsto dalla legge regionale. Ha respinto il quinto motivo quanto ai profili ambientali generali, ritenendo adeguata l'istruttoria VAS, fondata su un rapporto ambientale articolato, sui contributi delle amministrazioni competenti e su prescrizioni analitiche. Ha dichiarato inammissibili, per preclusione, le censure riguardanti il vincolo paesaggistico e il parere della Soprintendenza, già esaminati e non travolti dalla precedente sentenza, in assenza di modifiche al progetto. Ha respinto il settimo motivo, considerando la presentazione del nuovo piano come rinuncia implicita al precedente piano del 2014 e la nuova approvazione come sua implicita sostituzione. Ha respinto l'ottavo motivo, rilevando che la convenzione prevedeva la cessione al Comune di un'area privata e non la cessione di un immobile comunale alla società, in conformità alla precedente delibera consiliare. Ha invece riservato la decisione sui motivi relativi alle distanze, agli indici urbanistici, ai limiti volumetrici e alle clausole della convenzione, disponendo una verificazione tecnica da parte del Comune di Torino e fissando l'udienza di merito al 10 febbraio 2027. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 21-decies l. 241/1990

    riadozione degli atti annullati; fermi restando tutti gli atti ed i pareri resi da altre amministrazioni; integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati nella sentenza

    La disposizione è stata interpretata estensivamente come istituto generale di riemissione semplificata, applicabile non solo ai casi letteralmente previsti di annullamento definitivo di autorizzazioni o valutazioni di impatto ambientale, ma anche dopo sentenze di primo grado e con riferimento ad altri provvedimenti discrezionali, purché i vizi siano emendabili, non vi siano sopravvenienze ostative e siano conservati gli atti non colpiti dall'annullamento.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990

    È richiamato come espressione del principio generale di conservazione e correzione dell'attività amministrativa mediante convalida, anziché mediante caducazione integrale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    È richiamato quale ulteriore istituto legislativo volto a limitare l'annullamento quando il vizio formale o procedimentale non sia idoneo a modificare il contenuto sostanziale del provvedimento.

  • art. 43 l.r. Piemonte n. 56/1977

    Disciplina la procedura semplificata di approvazione dei piani esecutivi convenzionati e legittima la presentazione da parte dei proprietari, singoli o associati, rappresentanti almeno i due terzi del valore degli immobili interessati; non impone alla Giunta una puntuale controdeduzione alle osservazioni.

  • art. 40 l.r. Piemonte n. 56/1977

    È distinto dall'art. 43 perché disciplina i piani particolareggiati e prevede, diversamente dal procedimento per i piani esecutivi convenzionati, l'obbligo di controdeduzione alle osservazioni.

  • art. 14 d.lgs. 152/2006

    È stato applicato per la pubblicazione del progetto di piano e la partecipazione del pubblico nell'ambito della VAS.

  • artt. 4, 5, 6, 7, 11, 12 e seguenti d.lgs. 152/2006

    Sono stati invocati dai ricorrenti in relazione alla VAS; il TAR ha ritenuto adeguati il rapporto ambientale, i contributi acquisiti e le prescrizioni formulate dall'organismo tecnico.

  • art. 42 d.lgs. 267/2000

    La censura di incompetenza è stata respinta perché la convenzione non prevedeva la cessione di un bene comunale alla società, ma la cessione al Comune di un'area privata già contemplata dalla deliberazione consiliare.

  • art. 2 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

    La verifica del rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate è stata demandata al verificatore.

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

    La verifica del rispetto delle distanze minime tra fabbricati nelle zone omogenee C è stata demandata al verificatore.

  • art. 37.21 NdA del PRGC di Limone Piemonte

    La verifica della sua corretta applicazione, con riguardo al recupero delle volumetrie esistenti e ai limiti edificatori, è stata demandata al verificatore.

Massime di principio

  • L'art. 21-decies l. 241/1990 può essere interpretato estensivamente come principio generale di riemissione semplificata: dopo l'annullamento giudiziale di un provvedimento, l'amministrazione può conservare gli atti e gli assensi non colpiti dalla pronuncia e rinnovare soltanto il segmento procedimentale viziato, purché il vizio sia emendabile, il progetto non debba essere modificato e non siano sopravvenuti impedimenti.
  • La riemissione semplificata può essere avviata anche sulla base di una sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato, purché l'amministrazione motivi la necessità e l'indifferibilità del riesercizio del potere considerando gli interessi pubblici e privati coinvolti e il grado di incertezza derivante dall'impugnazione.
  • Nella riemissione di un provvedimento, gli atti endoprocedimentali, i pareri e i nulla osta non colpiti dalla sentenza di annullamento non possono essere nuovamente contestati dai terzi quando il progetto non sia stato modificato; diversamente si determinerebbe una reiterazione indefinita delle impugnazioni incompatibile con l'esigenza di stabilità dell'azione amministrativa.
  • Le osservazioni presentate nell'ambito dell'approvazione di un piano urbanistico costituiscono un apporto procedimentale e, nel procedimento semplificato previsto per i piani esecutivi convenzionati dalla normativa regionale, non impongono una puntuale motivazione di rigetto né una specifica controdeduzione, salvo circostanze eccezionali.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla VAS e sulle valutazioni connesse alla pianificazione urbanistica non può sostituire le valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione e resta circoscritto ai vizi procedurali, al macroscopico difetto di istruttoria, al travisamento e all'illogicità manifesta.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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