Sentenza n. 3749/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta. Nelle more del giudizio, la Sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
La disposizione consente di agire contro il silenzio dell’amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento determina il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 15 dicembre 2025 – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio ex art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo non è particolarmente esteso e l’amministrazione dimostra di essersi attivata in tempi ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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