Ordinanza n. 2108/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento del Comune di Bacoli del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1° aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime e agli sgombero e ripristino dello stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa concessionaria ha impugnato la diffida comunale del 30 giugno 2026, nonché gli atti comunali presupposti e collegati, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La diffida, richiamando una deliberazione di indirizzo del 2025 e la deliberazione del 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, imponeva la liberazione delle aree occupate e la rimozione di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni, con avvertimento dell’adozione di successivi provvedimenti repressivi. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida. Il TAR ha ritenuto che la complessità e tecnicità delle questioni, compresa l’eccezione preliminare, dovessero essere esaminate nella fase di merito. Ai fini cautelari, la ricorrente ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’obbligo di rilascio e ripristino durante la stagione balneare.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare senza definire l’eccezione di inammissibilità né anticipare la decisione sulle questioni di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare. Considerato inoltre che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, il Collegio ha effettuato un bilanciamento degli interessi contrapposti e ha sospeso temporaneamente l’efficacia del provvedimento fino al 30 settembre 2026, quale termine ultimo riferito alla conclusione della stagione balneare. È stata rimessa al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida impugnata
La tutela cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare collegiale; il giudice ha rinviato alla fase di merito l’esame dell’eccezione preliminare e delle questioni complesse e tecniche.
Massime di principio
- Quando l’atto impugnato impone il rilascio di un’area e il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine ravvicinato coincidente con una stagione di intensa attività economica, l’esecuzione può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
- In presenza di questioni preliminari di ammissibilità e di questioni di merito complesse e tecniche, il giudice cautelare può riservarne l’esame alla fase di merito e adottare una misura temporanea limitata al periodo necessario a evitare il pregiudizio imminente.
- La sospensione cautelare può essere disposta a tempo determinato, individuando una scadenza coerente con il bilanciamento tra l’interesse del privato alla prosecuzione temporanea dell’attività e l’interesse pubblico alla successiva esecuzione del provvedimento.
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