Cassazione Penale, Sentenza n. 666/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che li aveva confermati colpevoli di furto aggravato dalla destrezza di una sciarpa "Gucci". Denunciavano: carenza di motivazione per mancato riconoscimento da parte della persona offesa e mancata estrapolazione dal filmato del frame che immortalava la sottrazione; deducevano errore perché in dibattimento Finocchiaro aveva esibito una sciarpa identica a quella sottratta; contestavano la valutazione sulla modalità di restituzione della sciarpa. In secondo motivo invocavano violazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 47 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze reiterative e rivolte a questioni di merito già risolte dalla Corte territoriale, senza il necessario confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha sottolineato che la disponibilità della sciarpa nella borsa della Russo e la visione integrale del filmato dal Maresciallo Piazza (che avrebbe visto il momento dell'impossessamento) escludono efficacia a discarico delle censure; l'esibizione di una sciarpa identica non ha efficacia scagionante senza prova dell'epoca di acquisto. Per l'inammissibilità, ha condannato ciascun ricorrente alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. come modificato), oltre alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma di diritto sostanziale/relativa all'onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente confrontata con la motivazione della Corte territoriale, pertanto non accolta.
art. 47 cod. pen.
Invocato dai ricorrenti in relazione all'errore sul fatto; la Corte ha ritenuto la formula difensiva aspecifica e non idonea a contrastare le valutazioni di fatto della Corte d'appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti ritenuti in colpa per aver proposto ricorsi inammissibili; la Corte ha specificato che la somma è stata determinata equitativamente in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
Richiamata come principio giurisprudenziale a supporto della determinazione equitativa della sanzione a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito: i motivi devono confrontarsi specificamente e in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La riprova di disponibilità dell'oggetto provento del reato (ritrovamento nella borsa, restituzione su richiesta dei Carabinieri) costituisce elemento probatorio rilevante che può neutralizzare l'efficacia di censure basate su lacune di singole immagini video.
- La mancanza di un frame estratto dal filmato che riprende l'atto non implica automaticamente l'insussistenza del reato se risulta dalla visione integrale del filmato da parte di testi o investigatori che attestano l'impossessamento.
- L'esibizione di un oggetto identico a quello sottratto non è di per sé prova di innocenza: occorre documentare l'epoca e le modalità dell'acquisto per avere efficacia scagionante.
- I motivi di ricorso devono essere specifici; censure generiche o reiterative già valutate dalle giurisdizioni inferiori sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Proporre ricorsi in cassazione manifestamente infondati o inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 cod. proc. pen.), valutate equitativamente dalla Corte.
- Il fatto che il Pubblico Ministero proponga una diversa soluzione (es. annullamento per prescrizione) non vincola necessariamente la Corte di Cassazione, la quale decide sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei principi di diritto applicabili.
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