Cassazione Civile, Ordinanza n. 23250/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 50.000 nei confronti di un soggetto, deducendo come prova del credito l'infruttuoso tentativo di incasso di un assegno bancario di pari importo tratto dal medesimo soggetto sul conto di una società terza e destinato al pagamento di un soggiorno alberghiero. L'opposizione al decreto era stata rigettata dal Tribunale, che, dopo la sostituzione del giudice istruttore per trasferimento ad altro ufficio e l'espletamento di consulenza grafologica, aveva ritenuto riconducibile all'opponente la firma di traenza. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto e condannato l'appellante anche per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo insussistente la dedotta nullità derivante dalla sostituzione del giudice e imputando alla banca trattaria, non alla società creditrice, i controlli sulla regolarità del titolo. Nel ricorso per cassazione l'opponente denunciava: 1) violazione del diritto di difesa e di varie norme processuali per la sostituzione del giudice istruttore tra udienza di precisazione delle conclusioni e termine per gli scritti conclusionali; 2) vizio motivazionale e violazione di legge sulla ripartizione degli obblighi di controllo dell'assegno, sostenendo che la società convenzionata per il servizio di garanzia assegni avrebbe dovuto rispondere del mancato incasso o che comunque avesse autorizzato l'incasso del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di nullità della procura del ricorrente, ritenendo valida la procura su supporto cartaceo sottoscritta dalla parte e poi autenticata digitalmente dal difensore nel ricorso nativo digitale. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che la sostituzione del giudice istruttore per ragioni interne all'ufficio, in assenza di una espressa sanzione di nullità, integra una mera irregolarità e non determina nullità del giudizio; ha inoltre ribadito che l'identità del giudice è richiesta a pena di nullità solo tra chi raccoglie le conclusioni e chi decide, circostanza rispettata perché il nuovo giudice aveva rimesso la causa sul ruolo e nuovamente assegnato i termini alle parti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare la valutazione di merito e la motivazione della sentenza di appello, non più sindacabile nei termini prospettati; ha aggiunto che in caso di doppia conforme il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e il fatto decisivo asseritamente omesso, oneri non assolti. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione nativo digitale la procura su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte e autenticata con firma digitale del difensore, può valere come procura speciale apposta in calce al ricorso se dalla documentazione non risulti univocamente esclusa la volontà di proporre ricorso.
art. 174 c.p.c.
L'inosservanza del principio di immutabilità del giudice istruttore, quando dipenda da esigenze organizzative interne dell'ufficio, è mera irregolarità e non causa di nullità se la legge non la sanziona espressamente.
art. 168-bis c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme processuali sulla sostituzione del giudice; la sua violazione non comporta nullità del processo nella fattispecie esaminata.
art. 190 c.p.c.
La sostituzione del giudice è stata ritenuta avvenuta prima della scadenza dei termini per gli scritti conclusionali; il nuovo giudice ha poi rimesso la causa sul ruolo e rinnovato la fase conclusiva.
art. 281-quater c.p.c.
La sua violazione è stata esclusa perché il nuovo giudice ha riassunto la trattazione e deciso dopo aver nuovamente assegnato i termini per le conclusioni.
art. 281-quinquies c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la sua violazione integrasse nullità nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il ricorrente che invoca il vizio motivazionale deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e il fatto decisivo non esaminato.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte d'appello aveva condannato l'appellante al pagamento di una somma per responsabilità aggravata; nel testo della Cassazione tale statuizione è solo richiamata, non censurata con esito modificativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater.
art. 12 delle preleggi
Richiamato per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo, come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
Massime di principio
- La sostituzione del giudice istruttore per ragioni organizzative interne all'ufficio, in assenza di una specifica sanzione normativa, non determina nullità degli atti né della sentenza; la nullità processuale richiede un'espressa previsione di legge o una violazione che incida sulla composizione del giudice nei momenti decisivi della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito: le censure devono rispettare i motivi tassativi di ricorso e non possono risolversi nella mera contrapposizione della propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza o la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- In ipotesi di doppia conforme, il ricorrente che lamenti l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico le divergenze tra la decisione di primo grado e quella d'appello e individuare il fatto storico decisivo non considerato, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
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