Cassazione Penale, Ordinanza n. 28544/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto denuncia violazione di legge per la mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe dovuto valorizzarla ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la motivazione della sentenza impugnata è adeguata: la Corte territoriale ha considerato precedenti condanne dell'imputato per tentato furto, tentata rapina e un precedente specifico, commessi in un arco temporale ravvicinato e già sintomatici di pericolosità sociale, ritenendo il nuovo reato espressione di un incremento di pericolosità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, quando sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata. Poiché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo la mancata esclusione della recidiva valorizzando i precedenti penali e la pericolosità desunta dalla loro vicinanza temporale, il motivo è stato respinto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna e della rideterminazione della pena per il reato in materia di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa del ricorrente.
art. 133 c.p.
Richiamato implicitamente nella valutazione del trattamento sanzionatorio e della recidiva, in quanto il giudice di merito può valorizzare precedenti e personalità del reo nel determinare la pena.
Massime di principio
- Le determinazioni del giudice di merito in punto di trattamento sanzionatorio e di applicazione o esclusione della recidiva sono insindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua, logica e giuridicamente corretta.
- La mancata esclusione della recidiva può essere giustificata dal giudice di merito valorizzando precedenti penali ravvicinati nel tempo e indicativi di una maggiore pericolosità sociale, specialmente quando il nuovo fatto appaia espressione di un incremento di pericolosità.
- Un ricorso che si limiti a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla recidiva, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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