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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26112/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una avvocata aveva introdotto un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere dalla propria assistita il pagamento di compensi per attività stragiudiziale svolta nell'interesse di una società di cui la convenuta era socia accomandataria. L'attività descritta comprendeva corrispondenza con una banca per ottenere la documentazione utile alla definizione di una posizione debitoria mediante accordo a saldo e stralcio, nonché la predisposizione di un ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario. Nel ricorso iniziale la somma richiesta era inferiore a 5.000 euro; successivamente la professionista aveva depositato un atto modificativo e integrativo sostenendo che la pratica avesse valore indeterminabile e rideterminando il compenso in 5.023,75 euro. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma, ritenendo competente il Giudice di pace. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione e dichiarato la propria incompetenza. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7, 9, 38 c.p.c. e 1367 c.c., sostenendo che il valore effettivo della causa fosse superiore alla soglia di competenza del giudice di pace, perché la pratica andava qualificata come di valore indeterminabile; 2) la falsa interpretazione della domanda originaria, poiché la clausola con cui si chiedeva la somma "maggiore o minore" che fosse risultata dovuta avrebbe manifestato la volontà di domandare un importo non predeterminato; 3) la violazione dell'art. 38 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare preclusa la rilevazione dell'incompetenza dopo avere dato impulso al giudizio. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva declinato la propria competenza in favore del Giudice di pace di Roma. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'incompetenza per valore era stata eccepita tempestivamente dalla resistente, sicché non veniva in rilievo il limite di rilevazione d'ufficio previsto dall'art. 38 c.p.c. Ha poi respinto i primi due motivi affermando che il valore della controversia va desunto dal primo atto introduttivo secondo il criterio del disputatum: la domanda originaria, così come formulata, indicava un importo inferiore a 5.000 euro, e la clausola relativa alla somma "maggiore o minore" non bastava, da sola, a trasformarla in domanda di valore indeterminabile in mancanza di ulteriori indici interpretativi. Inoltre, l'atto successivamente modificativo non poteva incidere sulla competenza, perché le modifiche sopravvenute alla domanda non rilevano ai fini della determinazione del valore della causa. La Corte ha altresì rilevato la tardività della memoria della resistente e, per tale ragione, non ha posto spese a carico della ricorrente; ha infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale utilizzata per introdurre il procedimento sommario di cognizione nel quale è stata proposta la domanda di compensi professionali.

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 9 e 38 c.p.c. per la questione della competenza per valore.

  • art. 9 c.p.c.

    richiamato ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice ordinario.

  • art. 38 c.p.c.

    l'incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile è rilevabile d'ufficio entro i limiti di legge; nel caso concreto la questione era stata però eccepita tempestivamente dalla parte convenuta.

  • art. 10 c.p.c.

    la competenza per valore si determina in base alla domanda proposta nell'atto introduttivo, senza rilievo delle modifiche successive.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come canone interpretativo della domanda, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il dato testuale della domanda originaria.

  • art. 183 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per sostenere la preclusione del rilievo tardivo dell'incompetenza, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva nel regolamento di competenza; la Corte ha ritenuto tardiva la memoria depositata oltre il termine.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato per il collegamento con l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza per valore, il criterio decisivo è quello della domanda proposta nell'atto introduttivo: il valore della causa si determina sul contenuto originario della pretesa e non su successive modifiche o integrazioni della domanda.
  • Una clausola generica del tipo "maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta" non è di per sé sufficiente a qualificare la domanda come di valore indeterminabile, se il petitum iniziale è espresso in un importo determinato e non emergono altri elementi idonei a far ritenere che la parte abbia inteso chiedere una somma maggiore.
  • L'eccezione di incompetenza per valore, se ritualmente sollevata dalla controparte, non è soggetta al medesimo limite temporale previsto per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza da parte del giudice.
  • Nel procedimento per regolamento di competenza, il deposito tardivo delle memorie oltre il termine previsto non consente di valorizzare gli scritti difensivi depositati fuori termine, neppure ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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