Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27599/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 490 in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., sostenendo che la sua condotta (copertura parziale della targa con nastro adesivo) non avrebbe costituito una falsificazione durevole della targa e avrebbe dovuto essere ricondotta all'illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), comma 11 (secondo il ricorrente), che punisce la circolazione con targa non propria o contraffatta. Si duole inoltre che non sia stata correttamente valutata l'assenza di una modifica durevole della targa e che la condotta fosse solo un ostacolo temporaneo alla lettura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando giurisprudenza successiva che distingue chiaramente l'illecito amministrativo dalla fattispecie penale: la modificazione dei dati identificativi della targa mediante applicazione di nastro adesivo integra il reato di falsità materiale (artt. 477 e 482 c.p.) e l'uso della targa alterata rientra nella fattispecie penale (art. 490 in relazione). La Corte ha inoltre ritenuto che la copertura con nastro adesivo non sia stata dimostrata come episodica o meramente provvisoria, rilevando che gli agenti hanno potuto identificare il veicolo solo dopo la rimozione del nastro, circostanza che conferma la tenuta dello strumento di occultamento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 490 c.p. in relazione agli artt. 477 e 482 c.p.

    La Corte ha confermato che la condotta consistente nell'alterare o usare una targa alterata integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, poiché modifica i dati identificativi e leffetto certificativo della targa, ledendo la fede pubblica.

  • art. 100 cod. strada (d.lgs. n. 285/1992), comma 11

    Richiamato dal ricorrente come norma amministrativa applicabile alla fattispecie; punisce la circolazione con targa non propria o contraffatta nel caso in cui il conducente non sia l'autore della contraffazione. La Corte ha ritenuto che questa fattispecie non sia alternativa al reato penale quando il conducente è autore dell'alterazione.

  • art. 100 cod. strada (d.lgs. n. 285/1992), comma 12

    Citato nella motivazione della Corte come norma che disciplina l'illecito amministrativo relativo alla targa contraffatta; la Corte distingue la tutela giuridica di tale illecito (funzione identificativa del veicolo) dalla tutela penale (fede pubblica e funzione certificativa dell'immatricolazione).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per l'effetto che alla pronuncia di rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali del ricorrente.

Massime di principio

  • Se il conducente altera o modifica i dati identificativi della targa (anche mediante applicazione di nastro adesivo) e poi utilizza la targa così modificata, la condotta può integrare il reato di falsità materiale e l'uso di targa alterata (artt. 477, 482, 490 c.p.).
  • L'illecito amministrativo (art. 100 c.d.s.) trova applicazione principalmente quando si circola con targa non propria o contraffatta e il soggetto non è autore della contraffazione; non esclude invece la rilevanza penale quando l'alterazione è stata operata dallo stesso conducente.
  • Per escludere la configurabilità del reato penale e ottenere la qualificazione come mero illecito amministrativo occorre dimostrare circostanze tali da configurare la copertura come episodica, provvisoria e non idonea a modificare durevolmente i dati identificativi della targa (ad esempio prova dell'occasionalità e della non tenuta del mezzo di occultamento).
  • La valutazione della durata, tenuta e idoneità dell'ostruzione alla lettura della targa è fattore cruciale: se gli organi di polizia possono identificare il veicolo solo rimuovendo l'ostacolo, ciò può avvalorare la qualificazione penale.
  • In caso di dubbio tra qualificazione amministrativa e penale è fondamentale analizzare il bene giuridico tutelato: funzione identificativa della circolazione (c.d.s.) versus funzione certificativa e tutela della fede pubblica (codice penale).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.