Ordinanza n. 4131/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: L’ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. • In subordine, ingiungere alla Pubblica amministrazione convenuta il pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dell''ordinanza cautelare collegiale richiesta. • L’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e, per l’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia. • La condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari a 21.472,08, maggiorata di una mensilità per ogni mese ulteriore trascorso durante il procedimento e sino all’ottenimento del visto d’ingresso da parte del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\2\2026 : - L’emissione in via cautelare di un provvedimento volto a ordinare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di decadenza del nulla osta emesso dal SUI di Massa Carrara il 14/8/ 2025 e il riesame del medesimo provvedimento nelsenso del suo annullamento in autotutela entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia; Nel merito: - L’annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P- MS/L/Q/2023/100101 emesso dal SUI di Massa Carrara il 14/8/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato adottato dal SUI di Massa Carrara il 14 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato, la conclusione del procedimento entro un termine giudiziale, una penalità di mora e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone cautelarmente la sospensione e il riesame in autotutela. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità della decadenza, assumendo che essa fosse stata pronunciata automaticamente per il mero decorso del termine semestrale di validità del nulla osta, senza un'adeguata valutazione delle ragioni del mancato rilascio del visto e della loro eventuale imputabilità alla condotta del lavoratore. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la carenza di interesse del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché il provvedimento di decadenza risultava fondato sul mero decorso del termine semestrale di validità del nulla osta, senza un'effettiva istruttoria sulle cause del mancato utilizzo del titolo e sulla loro imputabilità al ricorrente. La decadenza automatica presentava quindi possibili profili di illegittimità per difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Le eccezioni di carenza di interesse sono state ritenute meritevoli di ulteriore approfondimento e non idonee, allo stato, a escludere l'interesse cautelare, anche alla luce della documentazione prodotta. È stato ravvisato il periculum in mora nel rischio concreto di perdita definitiva dell'opportunità lavorativa. Il TAR ha sospeso l'esecutività del provvedimento di decadenza e ordinato al SUI di Massa Carrara di riesaminare la posizione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata al 23 febbraio 2027; spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare richiesta e accordata, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la decadenza da un nulla osta al lavoro subordinato non può essere ritenuta legittima per il solo decorso del termine di validità del titolo quando l'amministrazione non abbia previamente verificato le cause del mancato rilascio del visto e la loro imputabilità al titolare del nulla osta.
- L'adozione automatica della decadenza da un titolo amministrativo, senza un'adeguata istruttoria sulle ragioni del mancato utilizzo, può integrare difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- La tutela cautelare è giustificata dal periculum in mora quando l'efficacia del provvedimento di decadenza espone il richiedente al rischio concreto di perdere definitivamente l'opportunità lavorativa collegata al nulla osta.
- Quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere l'esecutività della decadenza e ordinare all'amministrazione il riesame della posizione entro un termine determinato.
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