Cassazione Civile, Sentenza n. 8338/2020 del 29/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore del parcheggio)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui il Comune ha richiesto alla società affidataria della gestione di aree comunali di sosta a pagamento senza custodia il pagamento della TARSU per il 2009, per complessivi 55.185,48 euro, tra imposta e accessori. La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 3 dicembre 2012, ha respinto l’appello. La contribuente ha proposto otto motivi di ricorso per cassazione: (1) omesso esame del fatto che i parcheggi restavano destinati al pubblico uso e che i rifiuti sarebbero imputabili alla generalità degli utenti; (2) violazione degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 507/1993 e dell’art. 1362 c.c., contestando l’assoggettamento a TARSU delle aree di sosta a pagamento; (3) violazione dell’art. 64, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, sostenendo che la decorrenza dovesse essere collegata alla consegna delle aree, indicata nel motivo come 22 ottobre 2019, anziché alla stipula dell’appalto, indicata come 22 luglio 2019; (4) omesso esame del fatto relativo alla data d’inizio dell’obbligazione; (5) mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista per l’uso non continuativo; (6) erronea individuazione della società quale soggetto passivo, poiché il contratto era stato stipulato da un’associazione temporanea di imprese; (7) omessa pronuncia sull’eccezione relativa agli artt. 65 del D.Lgs. 507/1993 e 6 e 9 del regolamento comunale TARSU; (8) illegittima assimilazione delle aree scoperte di parcheggio alla categoria regolamentare delle autorimesse e simili. La motivazione esamina invece la decorrenza sulla base delle date del 22 luglio 2009 e del 22 ottobre 2009: la sentenza d’appello aveva individuato nella consegna del 22 ottobre 2009 l’inizio dell’utenza, con conseguente decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la censura riguardava la qualificazione giuridica di fatti storici pacifici, non l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ha rigettato il secondo: la TARSU è dovuta per la detenzione dell’area, indipendentemente dal titolo e dalla sottrazione integrale dell’area al pubblico uso; il parcheggio è presuntivamente idoneo a produrre rifiuti e la società, che deteneva le aree per svolgervi un’attività imprenditoriale, non ha superato tale presupposto. Ha accolto il terzo motivo e dichiarato assorbito il quarto: individuata l’utenza nell’avvenuta consegna delle aree il 22 ottobre 2009, l’obbligazione decorreva dal primo giorno del bimestre solare successivo, cioè dal 1° novembre 2009; per il 2009 la tassa era quindi dovuta per novembre e dicembre, e la CTR aveva errato nel non rideterminarne l’importo. La Corte ha rigettato il quinto motivo, poiché l’orario giornaliero limitato del servizio non configura uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, ai fini della riduzione. Ha rigettato il sesto: il contratto indicava espressamente la società consorziata come affidataria del servizio, sicché l’obbligazione tributaria faceva capo ad essa. Ha rigettato il settimo e l’ottavo: il regolamento comunale consentiva l’assimilazione delle aree non espressamente tipizzate secondo la destinazione d’uso e l’affinità funzionale; le aree scoperte destinate al ricovero di autovetture erano assimilabili alle autorimesse, senza che fosse decisiva la presenza di opere murarie. La sentenza è stata cassata in relazione al terzo motivo e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo parzialmente il ricorso originario limitatamente alla decorrenza della TARSU 2009. Spese di tutti i gradi compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Come è noto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 212, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.
Il vizio ricorre per l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo; non è utilizzabile per contestare la qualificazione giuridica di fatti storici pacifici.
art. 62, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
In linea generale, questa Corte ha chiarito come, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
La TARSU grava su chi occupa o detiene l’area, indipendentemente dal titolo giuridico della detenzione. Il gestore di un parcheggio affidato dal Comune è soggetto passivo quando detiene l’area per svolgervi il servizio.
art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Peraltro, pur considerando che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
L’esclusione dal tributo per la particolare destinazione dell’area richiede che il contribuente dimostri sia la stabile destinazione a un determinato uso sia che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
art. 64, commi 1 e 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Come è noto, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64, commi 1 e comma 2, “la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria” e “l’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza”.
La TARSU è commisurata all’anno solare, ma l’obbligazione inizia il primo giorno del bimestre solare successivo all’inizio dell’utenza. Nel caso deciso, essendo l’inizio individuato nella consegna delle aree del 22 ottobre 2009, la decorrenza era il 1° novembre 2009.
art. 66, comma 3, lett. c), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Invero, la limitazione oraria del servizio di parcheggio a pagamento nelle aree pubbliche (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e festivi) non rientra tra le ipotesi di riduzione prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 3, lett. c, la quale riguarda “locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività”.
La riduzione per uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non si applica per il solo fatto che il servizio di parcheggio abbia un orario giornaliero limitato, quando l’area resta continuativamente nella disponibilità del gestore.
art. 2602 c.c.
Ora, il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c., non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate.
Il consorzio non assorbe le imprese consorziate né crea un rapporto di immedesimazione organica: costituisce un’organizzazione comune strumentale allo svolgimento di determinate fasi delle attività delle imprese.
art. 2615, comma 2, c.c.
Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 c.c., comma 2, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., opera quale mandatario dei consorziati (in termini: Cass., Sez. 1, 26 luglio 1996, n. 6774), senza bisogno di spendita del nome degli stessi (così: Cass., Sez. 1, 16 marzo 2001, n. 3829), l’obbligazione dei quali sorge, quindi, direttamente in capo agli stessi, per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (così: Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006, n. 3664).
Quando il consorzio contrae con terzi nell’interesse delle consorziate, opera quale mandatario anche senza spendita del nome di queste; l’obbligazione sorge direttamente in capo alle consorziate interessate. Nel caso concreto, l’indicazione della società come affidataria del servizio ha fondato la sua soggettività passiva tributaria.
artt. 6 e 9 del regolamento comunale TARSU
Dunque, è evidente che ogni altra ipotesi di locali o aree che non sia stata espressamente tipizzata deve essere ricondotta, in base all’omogeneità o all’analogia funzionale, entro una delle categorie elencate dalla norma regolamentare tra le classi di contribuenza, essendo irrilevanti le differenze riscontrabili nelle caratteristiche strutturali.
Le aree o i locali non espressamente tipizzati vanno classificati secondo la destinazione d’uso e l’omogeneità o analogia funzionale rispetto alle categorie regolamentari; le differenze strutturali non sono decisive.
art. 384 c.p.c.
In conclusione, accolto il terzo motivo, assorbito il quarto motivo e rigettati i restanti motivi, ne conseguono la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il parziale accoglimento del ricorso originario della contribuente con riguardo alla decorrenza della T.A.R.S.U. per l’anno 2009.
La Corte può decidere nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso ha rideterminato la decorrenza della TARSU senza rinvio.
Massime di principio
- Ai fini della TARSU, il presupposto impositivo è costituito dall’occupazione o detenzione dell’area, a prescindere dal titolo in base al quale essa avviene; il gestore che detiene aree comunali per svolgervi un parcheggio a pagamento è soggetto passivo anche se la gestione è svolta nell’interesse dell’ente.
- L’esclusione dal tributo per l’impossibilità di produrre rifiuti in ragione della particolare destinazione dell’area richiede la prova, a carico del contribuente, sia della stabile destinazione a un determinato uso sia dell’effettiva inidoneità di tale uso a produrre rifiuti. Le aree di parcheggio frequentate da utenti sono, in via presuntiva, produttive di rifiuti.
- L’omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso e decisivo; non consente di denunciare come vizio di omesso esame una diversa qualificazione giuridica di fatti storici pacifici.
- La TARSU decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Se l’inizio è individuato nella consegna delle aree del 22 ottobre, la decorrenza è il 1° novembre e, per l’anno interessato, la tassa è dovuta per i soli mesi di novembre e dicembre.
- La mera limitazione dell’orario giornaliero di fruizione di un parcheggio non integra uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, rilevante per la riduzione TARSU, quando le aree restano continuativamente nella disponibilità del gestore.
- Le aree non specificamente contemplate dal regolamento comunale TARSU devono essere assimilate a una categoria espressamente prevista sulla base della destinazione d’uso e dell’omogeneità o analogia funzionale; per l’assimilazione delle aree di parcheggio alle autorimesse non è determinante la presenza di opere murarie.
- Il consorzio che contratta con terzi nell’interesse delle imprese consorziate opera quale mandatario anche senza spendita del nome delle consorziate; le obbligazioni assunte nel loro interesse possono sorgere direttamente a carico delle imprese interessate.
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