Ordinanza n. 1041/2026 - Catania, Sezione 2
avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di modifica sostanziale dell'impianto di compostaggio sito in agro di Catania, Contrada Milisinni, località Passo Martino, S.P. n. 69/II, autorizzato giusto D.A. 412/GAB del 19.12.19 (Cod. Istanza 2908 - Cod. Procedura 3302 - Cod. Progetto CT015_RIF3302), formulata dalla ricorrente con nota del 19 luglio 2024, acquisita al protocollo DRA al n. 53090; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato all'amministrazione di concludere il procedimento sull'istanza di modifica sostanziale dell'impianto di compostaggio
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito contro il silenzio serbato dall'Assessorato regionale sull'istanza del 19 luglio 2024 relativa alla modifica sostanziale di un impianto di compostaggio sito nel territorio di Catania, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il ricorso contro il silenzio era stato accolto con sentenza del 17 ottobre 2025, immediatamente esecutiva e ormai passata in giudicato, mentre la domanda risarcitoria era stata rinviata a distinta udienza. Poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, la società ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione ha depositato tardivamente memoria e documentazione, rappresentando che gli atti erano stati trasmessi alla Commissione Tecnica Specialistica per il parere conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di nomina del commissario ad acta, rilevando che la sentenza passata in giudicato non era stata eseguita. La mera trasmissione degli atti alla Commissione Tecnica Specialistica non costituisce adempimento, perché il procedimento amministrativo si conclude soltanto con l'adozione del provvedimento finale e, fino a quel momento, permane il silenzio-inadempimento. È stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di avvalersi, per gli adempimenti istruttori, di esperti individuati nell'ambito della struttura ministeriale. Il termine per l'esecuzione è stato fissato in centottanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. L'Assessorato è stato condannato alla rifusione delle spese della fase, liquidate in € 429,00, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La decisione dà applicazione alla tutela esecutiva del giudicato mediante la nomina di un commissario ad acta, in presenza della mancata esecuzione di una sentenza immediatamente esecutiva e passata in giudicato.
art. 117 c.p.a.
Il procedimento avviato contro il silenzio si considera adempiuto solo con l'adozione del provvedimento finale; la trasmissione degli atti a un organo tecnico non è sufficiente a far cessare il silenzio-inadempimento.
Massime di principio
- L'esecuzione di una sentenza che impone all'amministrazione di concludere un procedimento richiede l'adozione del provvedimento finale; il compimento di meri passaggi istruttori o la trasmissione degli atti a un organo consultivo non costituisce adempimento.
- Quando una sentenza amministrativa immediatamente esecutiva e passata in giudicato non viene eseguita, il giudice può nominare un commissario ad acta per assicurare il concreto compimento dell'attività amministrativa dovuta.
- Nel dare esecuzione a un giudicato amministrativo, il commissario ad acta può essere autorizzato ad avvalersi di esperti appartenenti alla struttura dell'amministrazione individuata quale commissario, ove ciò sia funzionale agli adempimenti istruttori.
- Il termine assegnato al commissario ad acta decorre dalla comunicazione in via amministrativa della decisione di nomina e deve essere determinato in rapporto alla complessità dell'attività da compiere.
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