Ordinanza n. 21/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso principale: - della Determinazione Dirigenziale della Città di Lamezia - Settore Servizi Manutentivi n. 35 del 3 novembre 2025, n. di registro generale 1866 del 4 novembre 2025, recante "Prosecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b) dell'Allegato Il al d.lgs. 115/08 del 'Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, relativo agli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici di immobili comunali"; - di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto tra il Comune di Lamezia Terme e la Siram S.p.A., ove nelle more stipulato; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente ad aderire alla Convenzione Consip SIE4 e a stipulare il relativo contratto con la ricorrente, con espressa riserva di articolare in un eventuale distinto giudizio la domanda di risarcimento per equivalente; quanto ai motivi aggiunti: a) della nota della Città di Lamezia - Settore Servizi Manutentivi in data 4 dicembre 2025 n. 94969, recante “Nota Vs prot. n. U299/2025/L15 del 1° dicembre 2025. Riscontro all'istanza di intervento in autotutela e contestuale richiesta di accesso agli atti”; b) di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto tra il Comune di Lamezia Terme e la Siram S.p.A., ove nelle more stipulato; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente ad aderire alla Convenzione Consip SIE4 e a stipulare il relativo contratto con la ricorrente, con espressa riserva di articolare in un eventuale distinto giudizio la domanda di risarcimento per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del Comune di Lamezia Terme relativa alla prosecuzione contrattuale del servizio integrato energia con un’impresa controinteressata, nonché il successivo riscontro all’istanza di autotutela e accesso agli atti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha disposto la prosecuzione contrattuale del servizio integrato energia relativo agli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici degli immobili comunali, chiedendone l’annullamento. Ha inoltre domandato la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato tra il Comune e l’impresa controinteressata, nonché la condanna dell’Amministrazione ad aderire alla Convenzione Consip SIE4 e a stipulare il relativo contratto con la ricorrente, riservando la domanda risarcitoria a un distinto giudizio. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la nota comunale di riscontro all’istanza di intervento in autotutela e alla richiesta di accesso agli atti. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti né le censure specifiche rivolte agli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha esaminato la domanda cautelare né il merito delle censure. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 Comune e controinteressata avevano riferito di aver ricevuto la notifica dei motivi aggiunti il 30 dicembre 2025; tuttavia, al momento della chiusura del verbale e della trattenuta della causa in decisione, i motivi aggiunti non risultavano ancora depositati. Essi sono stati depositati alle ore 11:05 dell’8 gennaio 2026, dopo la chiusura del verbale ma prima della riunione del Collegio per decidere sulla cautelare. Per assicurare la completezza del quadro decisorio e consentire l’esame anche dei motivi aggiunti, il Collegio ha fissato una nuova camera di consiglio al 21 gennaio 2026, rinviando a tale sede l’esame dell’istanza cautelare. Nessuna decisione è stata assunta sull’annullamento degli atti, sull’inefficacia del contratto o sulle ulteriori domande.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, lett. b), Allegato II d.lgs. 115/2008
Prosecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b) dell'Allegato II al d.lgs. 115/08
La disposizione è richiamata nell’atto comunale impugnato quale base della prosecuzione contrattuale; l’ordinanza non ne esamina l’interpretazione o l’applicazione.
Massime di principio
- Quando, dopo la chiusura del verbale della camera di consiglio ma prima della riunione del Collegio per la decisione, siano depositati motivi aggiunti già notificati alle altre parti, il giudice può fissare una nuova camera di consiglio per esaminare unitariamente la domanda cautelare alla luce del quadro processuale completo.
- La fissazione di una nuova camera di consiglio per consentire l’esame dei motivi aggiunti non comporta una decisione anticipata sulla loro ammissibilità, sulla fondatezza delle censure o sulla domanda cautelare.
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